Paperinik ha scritto:Ma se mi trombassi una di queste maiale in fiore finirei al gabbio? Parlo anche di 16enni...non ne posso più, mi sciabattano intorno mezze gnude tutto il giorno, accidenti a loro e agli ormoni...
In Italia è 14 anni, che scendono a 13 se fra i due partner non ci siano più di 3 anni di differenza, e salgono a 16 se uno dei due partner abbia una qualche forma di autorità o ascendente sul/la partner più giovane, ad esempio nel caso di insegnanti, catechisti, tutori, educatori, genitori anche adottivi, conviventi di un genitore biologico.
Ogni atto sessuale con una persona che non abbia raggiunto l'età del consenso è illegale, ed è considerato automaticamente una violenza, indipendentemente dal fatto che la persona minorenne avesse o no dato un consenso: in questo caso, infatti, la o il minore non è considerato in grado di dare un consenso legalmente valido.
àˆ inoltre illegale compiere atti sessuali in presenza di una persona minore degli anni 14 con l'intenzione di farla assistere, anche se la persona minorenne non partecipa a questi atti.
Infine, la legge non permette di offrire denaro a un/a minorenne per indurla/o ad atti sessuali, pertanto sono illegali i rapporti di prostituzione con una persona minore di 18 anni. ...ocio alle superteen
La verifica dell'età del/la partner minore spetta al/la partner eventualmente maggiorenne. L'articolo Art. 609-sexies specifica che:
«Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonchè nel caso del delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non puó invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa.»
In Italia, a differenza di quanto accade in alcune nazioni, la legge non distingue fra età del consenso per gli atti eterosessuali e per quelli omosessuali.
609 quater Atti sessuali con minorenne
Soggiace alla pena stabilita dall`articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che. al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l`ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest`ultimo, una relazione di convivenza.
Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell`articolo 609 bis compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.
Si applica la pena di cui all`articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.
Insomma, se ha 16 anni ed è consenziente ..è legale.
