[O.T.]Yahoo Answers??? Roba vecchia! SuperZeta Answers !

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rufus t
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Re: [O.T.]Yahoo Answers??? Roba vecchia! SuperZeta Answers !

#511 Messaggio da rufus t »

Alex Teflon ha scritto:Domanda importante per gli avvocati del forum:
Quando viene presentato il ricorso in appello, alla data della presentazione viene immediatamente registrato o bisogna aspettare qualche consenso da parte del tribunale?
Grazie anticipatamente.
non è chiarissimo, dovresti spiegarti meglio
se ho capito bene, comunque, non c'è nessun filtro preventivo all'iscrizione di un appello (il tribunale o la corte d'appello, cioè, non possono non accettare l'atto, anche se è tardivo o infondato)
però oggi è stato introdotto un filtro di ammissibilità dell'appello (non sto a spiegare i casi), ma che comunque vuol dire che il giudice l'appello lo deve sempre esaminare
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Alex Teflon
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Re: [O.T.]Yahoo Answers??? Roba vecchia! SuperZeta Answers !

#512 Messaggio da Alex Teflon »

Thanks rufus. Un atto di precetto può essere effettuato se il giudizio di primo grado e' sfavorevole? E lo stesso viene bloccato nel momento in cui il giudice accoglie l'appello che se non ho capito e' un atto dovuto giusto?

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rufus t
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Re: [O.T.]Yahoo Answers??? Roba vecchia! SuperZeta Answers !

#513 Messaggio da rufus t »

Alex Teflon ha scritto:Thanks rufus. Un atto di precetto può essere effettuato se il giudizio di primo grado e' sfavorevole? E lo stesso viene bloccato nel momento in cui il giudice accoglie l'appello che se non ho capito e' un atto dovuto giusto?
giuro che non ho capito nulla...
provo però a fare un esempio per ricostruire la questione
c'è una sentenza del tribunale che condanna un tizio, che per esempio chiameremo AT, a pagare una certa cifra
poiché la sentenza di primo grado è immediatamente esecutiva, il legale della parte vittoriosa, che sempre per fare un esempio chiameremo SCB, notifica la sentenza stessa, insieme ad un atto di precetto, al povero AT
questi, tramite il suo legale che, sempre per esempio, chiameremo ANX, propone appello
l'appello viene notificato e quindi iscritto a ruolo avanti la corte di appello
ora, fino a che l'appello non viene accolto (di norma, almeno a roma, 3-4 anni dopo), ovvero l'esecutorietà della sentenza sospesa dalla stessa corte di appello, la sentenza di primo grado è ancora esecutiva e quindi il precetto mantiene la sua validità e, nei 90 giorni dalla sua notifica, può fondare l'azione esecutiva (tipo il pignoramento del pc si AT nel quale sono conservati alcune centinaia di giga di film zozzi)
l'esempio si avvicina al caso concreto?
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Re: [O.T.]Yahoo Answers??? Roba vecchia! SuperZeta Answers !

#514 Messaggio da Alex Teflon »

Bravo. Grazie per aver tradotto. Grazie a D-o il il poveretto non sono io, ma un amico che si è fidato del l'avvocato sbagliato. E l'ha presa nel papagnao. Scusa se ho parlato il "clientese", ma l'avvocatese mi risulta ostico. Ciao ciao.

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Re: [O.T.]Yahoo Answers??? Roba vecchia! SuperZeta Answers !

#515 Messaggio da scb »

Mi permetto di ampliare un aspetto del discorso di Rufus, ovviamente perfetto, e mi scuso per non aver letto prima la domanda, Alex.

Contestualmente alla proposizione dell'appello avverso la sentenza di primo grado, si può -si dovrebbe- avere la cura di presentare apposita istanza di "inibitoria", ovvero la richiesta di sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado.

Questo è, nei fatti, lo snodo più importante dell'appello, dato che, a differenza del merito, la sospensione dell'esecutorietà si discute in tempi ragionevolmente brevi. Tieni conto che qui a Bari la prima udienza di merito in appello è fissata di norma a un anno dalla proposizione del medesimo. E poi la causa viene rinviata alla seconda e normalmente ultima udienza (precisazione delle conclusioni) come minimo a tre anni, ma anche a quattro.

Comprenderai quindi che riuscire a sospendere l'azione esecutiva della parte vittoriosa in primo grado può essere il vero discrimine. Ma, a differenza di un tempo, la Corte è normalmente molto attenta su tali richieste. Bisogna quindi argomentare bene a sostegno della stessa, rappresentando la probabile fondatezza dell'impugnazione (il cosiddetto fumus), e dimostrando che l'eventuale esecuzione della sentenza di primo grado possa compromettere irrimediabilmente la situazione del soccombente (periculum).
Per il mio ego può bastare che SCB mi citi nella sua firma, tutto il resto è noia.
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Alex Teflon
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Re: [O.T.]Yahoo Answers??? Roba vecchia! SuperZeta Answers !

#516 Messaggio da Alex Teflon »

Grazie per l'approfondimento.

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Re: [O.T.]Yahoo Answers??? Roba vecchia! SuperZeta Answers !

#517 Messaggio da rufus t »

aggiungo però che in venti anni di lavoro di inibitorie concesse ne avrò visto cinque
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Re: [O.T.]Yahoo Answers??? Roba vecchia! SuperZeta Answers !

#518 Messaggio da scb »

rufus t. firefly ha scritto:aggiungo però che in venti anni di lavoro di inibitorie concesse ne avrò visto cinque
In cinque, due totali ed una parziale (sino all'ammontare di tot €).

Sempre detto che il culo è componente essenziale.
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Re: [O.T.]Yahoo Answers??? Roba vecchia! SuperZeta Answers !

#519 Messaggio da VolpeGrigia »

Una domanda ai gentilissimi avvocati del forum

Come forse avrete intuito da alcuni miei post, allevo molte specie di esotici, sia piante che animali, e sono perfettamente in regola per tutte le specie che richiedono permessi speciali di detenzione (CITES)

Ora ho messo gli occhi sugli aracnidi, di cui purtroppo non ho mai avuto occasione di allevare alcuna specie... il problema è la legge DEL TUTTO IMPRECISA al riguardo:
DECRETO-LEGGE 3 luglio 2003, n.159
Divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo.
(GU n. 153 del 4-7-2003)
testo in vigore dal: 5-7-2003

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerato che si sono registrati casi di importazione di specie di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo con conseguenti fenomeni di allarme sociale; Ritenuta la straordinaria necessita' urgenza di includere anche gli aracnidi potenzialmente pericolosi per l'uomo tra le specie animali per le quali sono vietati la detenzione ed il commercio in ragione della particolare pericolosita' per l'incolumita' e la salute pubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'interno;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Sono da considerare potenzialmente pericolosi per l'incolumita' e la salute pubblica tutti gli esemplari vivi di aracnidi selvatici, ovvero provenienti da riproduzioni in cattivita', che possono arrecare, con la loro azione diretta, effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che comunque possono costituire pericolo per l'incolumita' pubblica.

2. E' vietato a chiunque, detenere, commercializzare, importare,esportare o riesportare gli esemplari di cui al comma 1, salve le esenzioni previste dal comma 6 dell'articolo 6 della Legge 7 febbraio 1992, n. 150. In caso di inosservanza si applica la disciplina sanzionatoria di cui al comma 4 del medesimo articolo 6.

3. A coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, detengono esemplari vivi delle specie di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150.


_______________________________

Alla legge aggiungiamo anche l'Articolo 6 (completo) della L.150/1992 che in parte viene richiamato dalla precedente, seppur in modo improprio (La L.150 infatti si riferisce unicamente a "mammiferi e rettili").

Legge 7 febbraio 1992, n. 150
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sulcommercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE)n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.
(Pubblicato in G.U. n. 44 del 22.2.1992)
Testo coordinato ed aggiornato al D.Lgs. 300/1999

Art. 6
1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere
esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili
provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità
pubblica.
2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e
con il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare
nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali
esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di
associazioni aventi il fine della protezione delle specie (1).
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o
rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in
cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente
competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il
prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti
esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta
sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.
4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o
con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.
5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione
amministrativa da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.
6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici,
delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla
commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati
previamente dalla commissione stessa; ;) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche
permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità
pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui
all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito
dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della
commissione (2)(3).

(1) Vedi d.m. 18 maggio 1992.
(2) Comma così modificato dall'art. 4, l. 9 dicembre 1998, n. 426.
(3) Articolo così sostituito dall'art. 2, d.l. 12 gennaio 1993, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1993, n. 59.
cft. http://forum.aracnofilia.org/topic/2658 ... ericolosi/

Che vuol dire
1. Sono da considerare potenzialmente pericolosi per l'incolumita' e la salute pubblica tutti gli esemplari vivi di aracnidi selvatici, ovvero provenienti da riproduzioni in cattivita', che possono arrecare, con la loro azione diretta, effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che comunque possono costituire pericolo per l'incolumita' pubblica.
??

Nel senso... se non è ancora stata stilata una lista che indichi precisamente le specie pericolose (DAL 2003... 9 ANNI, ITALIA REPUBBLICA DELLE BANANE) come faccio a sapere se sia legale importarmi dalla germania o dall'UK una qualsiasi specie di aracnide?

In questo caso la legge equipara i ragnetti nel mio giardino alle vedove nere giusto?

Cosa rischio importando una qualsiasi specie di ragno?
VolpeGrigia é un uomo che odora di muschio e cuoio, fuma la pipa e arrotola funi nei piccoli moli...
Insomma, é un uomo che sa vedere e guardare, guardare e capire le storie del mare...un uomo che sa capire il momento, godere la vita, giocare col vento... (Steiner)

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Re: [O.T.]Yahoo Answers??? Roba vecchia! SuperZeta Answers !

#520 Messaggio da CianBellano »

Non credo serva un avvocato per capire che nell'ultimo passo che hai citato, cioè art 1 comma 1, si riferiscano ai ragni velenosi, il cui veleno è potenzialmente mortale. E chi li vende o lo sa o è morto da un pezzo.
Luttazzi sembra una di quelle cose che scappa quando sollevi una pietra. (Renato Schifani)
se hai tipo 40 anni e stappi lo spumante tutto convinto, senza tradire nemmeno una punta di ironia, ti trovo ridicolo. (Fuente)
Scrivi fistola anale (dboon)
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Re: [O.T.]Yahoo Answers??? Roba vecchia! SuperZeta Answers !

#521 Messaggio da Alex Teflon »

Si ma i ragni velenosi sono la maggioranza, mentre di potenzialmente mortali penso se ne contino 3,4 quindi capisco il dubbio.

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#522 Messaggio da scb »

Credo che serva un aracnologo, e non un avvocato.
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#523 Messaggio da Bola »

Sta cosa dei ragni è disturbante, li vedo in giro per tutto il forum.

Sarà colpa di Stickman?

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Re: [O.T.]Yahoo Answers??? Roba vecchia! SuperZeta Answers !

#524 Messaggio da rufus t »

scb ha scritto:Credo che serva un aracnologo, e non un avvocato.
più probabilmente uno psichiatra, ma di quelli bravi
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Re: [O.T.]Yahoo Answers??? Roba vecchia! SuperZeta Answers !

#525 Messaggio da scb »

Volpe colleziona o ha acquistato almeno una volta:

ragni velenosi

blatte giganti

topi di vario genere

teste mozze rinsecchite per riti voodoo

uranio impoverito

Ecco, diciamo che saperlo a 50 km da me non è il massimo :DDD
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