DECRETO-LEGGE 3 luglio 2003, n.159
Divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo.
(GU n. 153 del 4-7-2003)
testo in vigore dal: 5-7-2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerato che si sono registrati casi di importazione di specie di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo con conseguenti fenomeni di allarme sociale; Ritenuta la straordinaria necessita' urgenza di includere anche gli aracnidi potenzialmente pericolosi per l'uomo tra le specie animali per le quali sono vietati la detenzione ed il commercio in ragione della particolare pericolosita' per l'incolumita' e la salute pubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'interno;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Sono da considerare potenzialmente pericolosi per l'incolumita' e la salute pubblica tutti gli esemplari vivi di aracnidi selvatici, ovvero provenienti da riproduzioni in cattivita', che possono arrecare, con la loro azione diretta, effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che comunque possono costituire pericolo per l'incolumita' pubblica.
2. E' vietato a chiunque, detenere, commercializzare, importare,esportare o riesportare gli esemplari di cui al comma 1, salve le esenzioni previste dal comma 6 dell'articolo 6 della Legge 7 febbraio 1992, n. 150. In caso di inosservanza si applica la disciplina sanzionatoria di cui al comma 4 del medesimo articolo 6.
3. A coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, detengono esemplari vivi delle specie di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150.
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Alla legge aggiungiamo anche l'Articolo 6 (completo) della L.150/1992 che in parte viene richiamato dalla precedente, seppur in modo improprio (La L.150 infatti si riferisce unicamente a "mammiferi e rettili").
Legge 7 febbraio 1992, n. 150
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sulcommercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE)n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.
(Pubblicato in G.U. n. 44 del 22.2.1992)
Testo coordinato ed aggiornato al D.Lgs. 300/1999
Art. 6
1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere
esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili
provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità
pubblica.
2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e
con il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare
nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali
esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di
associazioni aventi il fine della protezione delle specie (1).
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o
rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in
cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente
competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il
prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti
esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta
sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.
4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o
con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.
5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione
amministrativa da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.
6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici,
delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla
commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati
previamente dalla commissione stessa;

nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche
permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità
pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui
all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito
dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della
commissione (2)(3).
(1) Vedi d.m. 18 maggio 1992.
(2) Comma così modificato dall'art. 4, l. 9 dicembre 1998, n. 426.
(3) Articolo così sostituito dall'art. 2, d.l. 12 gennaio 1993, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1993, n. 59.