Paperinik ha scritto:E per i reati penali, tipo Novi Ligure, come la mettiamo?
--No alla "messa alla prova" per Omar: Non è stata accolta la richiesta fatta dai difensori di Omar di sospendere il processo nei riguardi del ragazzo e di "metterlo alla prova" dei servizi minorile dell' amministrazione della giustizia per valutarne la personalità .
--Colpevolii dei reati contestati: Erika e Omar sono stati dichiarati colpevoli dei due reati loro contestati. Il primo è concorso in duplice omicidio volontario, con due aggravanti: la premeditazione e l'aver commesso il fatto contro un ascendente e contro un fratello; il secondo è simulazione di reato, conseguenza dell'invenzione da parte di Erika del duplice omicidio a scopo di rapina compiuto da due sconosciuti nella sua casa.
--Sì alla diminuente della minore età : è prevista dall'art. 98 del codice penale ed è stata concessa ai due ragazzi, come era scontato. La norma prevede l'imputabilità dei minori di età compresa tra 14 a 18 anni, ma con una riduzione di pena. Nel caso dell' omicidio volontario pluriaggravato (reato contestato a Erika e Omar), la pena-base, che è quella dell'ergastolo, è sostituita, per i minorenni, con quella della reclusione da 20 a 24 anni.
--Sì alle attenuanti generiche: Erika ed Omar le hanno ottenute. Le "generiche" si chiamano così perchè non sono espressamente precisate: cioè non sono specificate condizioni soggettive o oggettive che, realizzandosi, ne rendono possibile l'applicabilità . Sono, dunque, circostanze "facoltative": la loro concessione a favore dell'imputato costituisce una facoltà , non un dovere, del giudice. Sono disciplinate dall'art. 62 del codice penale e prevedono una riduzione di pena di un terzo. Costituiscono, nell'equilibrio generale del sistema penale, il contrappeso delle aggravanti. Nel caso dei due ragazzi di Novi Ligure, sono state ritenute, insieme alla diminuente della minore età , prevalenti sulle aggravanti dell'omicidio (premeditazione e delitto compiuto su congiunti).
--Il reato continuato: l' art. 81 del codice penale dice: "E' punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione o omissione viola diverse disposizioni di legge...". Nel caso di Erika e Omar, è stata riconosciuta la continuazione tra il reato di omicidio e quello di simulazione di reato, con un aumento della pena inflitta per il duplice delitto.
--La riduzione di pena per il giudizio abbreviato: Erika e Omar hanno beneficiato - come era scontato - della riduzione, nella misura di un terzo, della pena che il giudice ha determinato tenendo conto di aggravanti ed attenuanti. L'articolo 442 del codice penale, infatti, stabilisce che, quando l' imputato è sottosposto a giudizio abbreviato, "in caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze, è diminuita di un terzo".
--Il calcolo della pena: Valutate prevelenti le diminuenti e le attenuanti sulle aggravanti, e tenuto conto dell'aumento per la continuazione, il gup ha stabilito la pena per Erika in 24 anni di reclusione e per Omar in 21. Ha poi fatto lo "sconto" di un terzo, conseguenza del rito abbreviato, per cui ha condannato Erika a 16 anni e Omar a 14 anni.
--Le pene accessorie: Oltre alla pena principale, Erika ed Omar sono stati condannati alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.
--No ai domiciliari per Erika: Il gup ha respinto la richiesta fatta dai difensori di Erika di sostituire la custodia cautelare in carcere della ragazza con il ricovero in un luogo di cura.
--Intervento terapeutico sulla ragazza: Il giudice ha disposto che Erika, sia aiutata, oltre che con stimoli educativi ed impegni lavorativi, anche con un intervento terapeutico adeguato per curare un disturbo di personalità . Dovrà , inoltre, essere aiutata "ad elaborare i vissuti legati ai delitti commessi ed alla conseguente vicenda giudiziaria". Gli operatori dovranno informare ogni due mesi sui risultati degli interventi e sull'evoluzione della situazione di Erika.
--La corrispondenza di Erika: Il Magistrato di Sorveglianza del Tribunale dei Minorenni di Torino dovrà pronunciarsi sul visto di controllo sulla corrispondenza della ragazza e sulle limitazioni che sono state finora disposte nella ricezione da parte di Erika di corrispondenza proveniente da persone diverse dal tutore e dai congiunti.
--Proseguire lavoro di sostegno su Omar: I Servizi minorili dell'Amministrazione della Giustizia - ha disposto il gip - dovranno continuare il lavoro di sostegno ed orientamento nei confronti di Omar, che, così come Erika, dovrà , inoltre, essere aiutato "ad elaborare i vissuti legati ai delitti commessi ed alla conseguente vicenda giudiziaria". Anche in questo caso, sono state richieste relazioni bimestrali di aggiornamento sugli esiti degli interventi svolti e sull'evoluzione della situazione di Omar. L'equipe che segue il giovane, potrà , "se e quando riterrà che ne sussistano le condizioni", fare valutazioni ed eventuali proposte, anche per quanto riguarda le misure cautelari. Questo specifico passaggio del dispositivo di sentenza è stato giudicato positivamente dai legali di Omar, lasciando intravedere la possibilità che il giovane possa, in un tempo ragionevole, lasciarsi il carcere alle spalle.
Enzo Quarantino/Ansa
Appello
Omar era incapace di intendere e di volere a causa della forte dipendenza dalla ex "fidanzata" Erika. Per questo motivo, secondo gli avvocati del giovane condannato a 14 anni di carcere, non è punibile. E' questa la sotanza del ricorso presentato il 27 marzo 2002 dai difensori di Omar presso la cancelleria del Gup del Tribunale dei minori di Torino. Il ricorso si incentra sulla ricostruzione della personalità del ragazzo e su come si è sviluppato il gravissimo fatto di sangue nella sua psiche.
L'appello si svolgerà secondo le forme tradizionali, previste dall' articolo 599 del codice di procedura penale.
Poichè il procedimento di primo grado è stato definito con rito abbreviato, cioè allo stato degli atti, anche in appello - come ha precisato la Corte Costituzionale - "non si da' luogo ... all' istruttoria dibattimentale propria del rito ordinario". Peraltro - ha precisato la Corte Costituzionale - in via eccezionale potrebbe operare anche in caso di rito abbreviato, "almeno in parte", la norma generale di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, "ove il giudice dell'appello ritenga assolutamente necessario, ai fini della decisione, assumere di ufficio nuove prove o riassumere prove già acquisite agli atti del giudizio di primo grado".
Il dispositivo integrale
Il gup, "visti gli art. 442 e 533 c.p.p. e respinta, quanto al Favaro, la richiesta di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato, dichiara De Nardo Erika e Favaro Omar colpevoli dei reati loro ascritti, ritenuti uniti dal vincolo della continuazione, e, applicata ad entrambi la diminuente della minore età , concesse agli stessi le attenuanti generiche, valutate diminuente ed attenuanti prevalenti sulle aggravanti, valutato reato- base ai fini della continuazione l'omicidio di Cassini Susi ed applicata la diminuente per il giudizio abbreviato, condanna De Nardo Erika alla pena di anni 16 di reclusione e Favaro Omar alla pena di anni 14 di reclusione.
Visto l'art. 98 comma 2 c.p., dichiara entrambi gli imputati interdetti per anni cinque dai pubblici uffici.
Respinge la richiesta della difesa della De Nardo volta alla sostituzione della custodia cautelare in carcere con l'esecuzione della medesima misura in un luogo di cura. Dispone, peraltro, che i Servizi minorili dell' amministrazione della Giustizia e gli operatori che seguono Erika nell' ambito dell'I.p.m. Cesare Beccaria di Milano si attivino, d' intesa con il tutore, affinchè la ragazza venga supportata, oltre che con stimoli educativi ed impegni lavorativi, con un intervento terapeutico adeguato a fronte del disturbo di personalità della minore, che dovrà , inoltre, essere aiutata ad elaborare i vissuti legati ai delitti commessi ed alla conseguente vicenda giudiziaria. Dispone che i Servizi e gli operatori di cui sopra trasmettano all' A.g. procedente relazioni bimestrali di aggiornamento sugli esiti degli interventi svolti ed, in genere, sull'evoluzione della situazione di Erika.
Visto l'art. 18 comma 8 (in relazione all' art. 11 comma 2) dell'ordinamento penitenziario, dispone la trasmissione al Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i Minorenni di Milano di copia del presente dispositivo nonchè della missiva indirizzata il 5.12.2001, a questo Giudice, dal Direttore dell'I.P.M. Cesare Beccaria di Milano e dei provvedimenti in tema di corrispondenza emessi in questo procedimento dal Gip dott. Castellani e da questo Giudice, per le determinazioni di competenza circa il visto di controllo sulla corrispondenza dell'imputata e circa le limitazioni nella ricezione da parte della Di Nardo di corrispondenza proveniente da persone diverse dal tutore e dai congiunti.
Dispone, quanto al Favaro, che i Servizi minorili dell'Amm.ne della Giustizia e gli operatori che seguono il giovane nell' ambito dell'Ipm Ferrante Aporti di Torino proseguano nel lavoro di sostegno ed orientamento nei confronti di Omar, che dovrà , inoltre, essere aiutato ad elaborare i vissuti legati ai delitti commessi ed alla conseguente vicenda giudiziaria.
Dispone che i Servizi e gli operatori medesimi trasmettano all'A.G. procedente relazioni bimestrali di aggiornamento sugli esiti degli interventi svolti ed, in genere, sull'evoluzione della situazione di Omar, relativamente al quale l'equipe che lo segue potrà , se e quando riterrà che ne sussistano le condizioni, formulare valutazioni ed eventuali proposte (di cui l' A.G, notizierà sia il pm che i difensori dell'imputato) anche in punto misure cautelari. Dispone la trasmissione ai Servizi minorili dell'Amm.ne della Giustizia (Ussm di Torino) di copia della relazione peritale Charmet, Simonetto, Ceretti con esclusione dei paragrafi 3 e 4 della medesima.
Visto l'art. 263 c.p.p. dispone il dissequestro e la restituzione alla p.o. De Nardo Francesco delle cose di cui all'allegato, mandando alla Cancelleria, per i relativi incombenti.
Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p, fissa in giorni 60 da oggi il termine per il deposito della sentenza".
Grandinotizie.it/ 09/aprile/2002