[O.T.] La peggiore sinistra del mondo
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Re: [O.T.] La peggiore sinistra del mondo
ragazzi facciamo chiarezza.
esistono DUE piani: il reato per cui cospito è condannato e l'esecuzione della pena.
direi anche un terzo: le condizioni delle carceri
l'amico cospito è un criminale condannato in via definitiva, ergo non si discute.
tuttavia le condanne sono due per due fattispecie diverse: una condanna a dieci anni e otto mesi di carcere per aver ferito a Genova, con colpi di pistola alle gambe, il dirigente dell’Ansaldo Roberto Adinolfi.
e va bene, questo reato non comporta rischi di esecuzione penale particolari.
tuttavia poi è stato condannato per un attentato con due bombe alla caserma dei carabinieri di Fossano, in provincia di Cuneo, avvenuto nel 2006 e che non causò morti né feriti (bombe, che esplosero a mezz’ora di distanza l’una dall’altra, erano state realizzate con una pentola a pressione e un tubo di metallo con dentro 800 grammi di polvere pirica).
La Corte di Cassazione ha stabilito a maggio 2022 che il reato per cui doveva essere giudicato non era strage comune ma strage politica e ha quindi indicato che la pena venga rivalutata.
e qui invece:
il reati di strage è un reato di pericolo (e non di danno): cioè sono illeciti le cui condotte semplicemente pongono in pericolo un bene giuridico tutelato dall’ordinamento. quindi anche se nel secondo non ha ucciso nessuno, non conta un cazzo.
le bombe non le devi mettere: il reato è solo mettere bombe.
tuttavia il cospito agiva quale singolo impazzito alla unabomber? eh no: agiva dice la accusa quale componente di una associazione ritenuta criminale la federazione anarchica internazionale. ed è qui che SONO CAZZI.
l'elemento associativo è il busillis giuridico.
e l'amico cospito - lungi dall'aver riflettuto sui propri crimini - ha ben pensato di passare messaggi all'esterno invitando i suoi "ammiratori" a fare altrettanto. ergo si comporta da capo delle banda e per questo è passato al regime di cui all'art. 41-bis della legge 26/07/1975 n. 354 e ss.mm.ii. che nessuno ha mai letto (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, riforma ordinamento penitenziario).
e sti coglioni che fanno da fuori? scrivono cospito sei grande in tutte le capitali. ora se siano coglioni o no lo lascio decidere a voi. di certo gli estremi ci sono anche se io non tendo a considerare quel tipo di associazione come una cosa vera e seria associazione di tipo istituionalmente criminale.
dunque l'abrogazione è un falso problema. NON si tratta di abrogarlo ma si tratta di capire se il cospito RIENTRA nella fattispecie.
qui il testo.
1. In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro della giustizia ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto (2) .
2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l'associazione di cui al periodo precedente. In caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di più titoli di custodia cautelare, la sospensione può essere disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati nell'articolo 4-bis (3) .
2-bis. Il provvedimento emesso ai sensi del comma 2 è adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia, anche su richiesta del Ministro dell'interno, sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice procedente e acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze. Il provvedimento medesimo ha durata pari a quattro anni ed è prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto. Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sè, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operatività della stessa (4) .
[2-ter. Se anche prima della scadenza risultano venute meno le condizioni che hanno determinato l'adozione o la proroga del provvedimento di cui al comma 2, il Ministro della giustizia procede, anche d'ufficio, alla revoca con decreto motivato. Il provvedimento che non accoglie l'istanza presentata dal detenuto, dall'internato o dal difensore è reclamabile ai sensi dei commi 2-quinquies e 2-sexies. In caso di mancata adozione del provvedimento a seguito di istanza del detenuto, dell'internato o del difensore, la stessa si intende non accolta decorsi trenta giorni dalla sua presentazione.] (5)
2-quater. I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria. La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 prevede:
a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;
b) la determinazione dei colloqui nel numero di uno al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. I colloqui vengono sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del medesimo secondo comma dell'articolo 11; solo per coloro che non effettuano colloqui può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. I colloqui sono comunque videoregistrati. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari (6) ;
c) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno;
d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;
e) la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia (7) ;
f) la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a quattro persone, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10. Saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi (8) (9) (10)
2-quater.1. Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della liberta' personale, quale meccanismo nazionale di prevenzione (NPM) secondo il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 9 novembre 2012, n. 195, accede senza limitazione alcuna all'interno delle sezioni speciali degli istituti incontrando detenuti ed internati sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo e svolge con essi colloqui visivi riservati senza limiti di tempo, non sottoposti a controllo auditivo o a videoregistrazione e non computati ai fini della limitazione dei colloqui personali di cui al comma 2-quater (11) .
2-quater.2. I garanti regionali dei diritti dei detenuti, comunque denominati, accedono, nell'ambito del territorio di competenza, all'interno delle sezioni speciali degli istituti incontrando detenuti ed internati sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo e svolgono con essi colloqui visivi esclusivamente videoregistrati, che non sono computati ai fini della limitazione dei colloqui personali di cui al comma 2-quater (12) .
2-quater.3. I garanti comunali, provinciali o delle aree metropolitane dei diritti dei detenuti, comunque denominati, nell'ambito del territorio di propria competenza, accedono esclusivamente in visita accompagnata agli istituti ove sono ristretti i detenuti di cui al presente articolo. Tale visita e' consentita solo per verificare le condizioni di vita dei detenuti. Non sono consentiti colloqui visivi con i detenuti sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo (13) .
2-quinquies. Il detenuto o l'internato nei confronti del quale è stata disposta o prorogata l'applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il procedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento (14)
2-sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento. All'udienza le funzioni di pubblico ministero possono essere altresì svolte da un rappresentante dell'ufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-bis o del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, il procuratore di cui al comma 2-bis, il procuratore generale presso la corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento ed è trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo viene accolto, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo (15) (16) .
2-septies. Per la partecipazione del detenuto o dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (17) .
esistono DUE piani: il reato per cui cospito è condannato e l'esecuzione della pena.
direi anche un terzo: le condizioni delle carceri
l'amico cospito è un criminale condannato in via definitiva, ergo non si discute.
tuttavia le condanne sono due per due fattispecie diverse: una condanna a dieci anni e otto mesi di carcere per aver ferito a Genova, con colpi di pistola alle gambe, il dirigente dell’Ansaldo Roberto Adinolfi.
e va bene, questo reato non comporta rischi di esecuzione penale particolari.
tuttavia poi è stato condannato per un attentato con due bombe alla caserma dei carabinieri di Fossano, in provincia di Cuneo, avvenuto nel 2006 e che non causò morti né feriti (bombe, che esplosero a mezz’ora di distanza l’una dall’altra, erano state realizzate con una pentola a pressione e un tubo di metallo con dentro 800 grammi di polvere pirica).
La Corte di Cassazione ha stabilito a maggio 2022 che il reato per cui doveva essere giudicato non era strage comune ma strage politica e ha quindi indicato che la pena venga rivalutata.
e qui invece:
il reati di strage è un reato di pericolo (e non di danno): cioè sono illeciti le cui condotte semplicemente pongono in pericolo un bene giuridico tutelato dall’ordinamento. quindi anche se nel secondo non ha ucciso nessuno, non conta un cazzo.
le bombe non le devi mettere: il reato è solo mettere bombe.
tuttavia il cospito agiva quale singolo impazzito alla unabomber? eh no: agiva dice la accusa quale componente di una associazione ritenuta criminale la federazione anarchica internazionale. ed è qui che SONO CAZZI.
l'elemento associativo è il busillis giuridico.
e l'amico cospito - lungi dall'aver riflettuto sui propri crimini - ha ben pensato di passare messaggi all'esterno invitando i suoi "ammiratori" a fare altrettanto. ergo si comporta da capo delle banda e per questo è passato al regime di cui all'art. 41-bis della legge 26/07/1975 n. 354 e ss.mm.ii. che nessuno ha mai letto (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, riforma ordinamento penitenziario).
e sti coglioni che fanno da fuori? scrivono cospito sei grande in tutte le capitali. ora se siano coglioni o no lo lascio decidere a voi. di certo gli estremi ci sono anche se io non tendo a considerare quel tipo di associazione come una cosa vera e seria associazione di tipo istituionalmente criminale.
dunque l'abrogazione è un falso problema. NON si tratta di abrogarlo ma si tratta di capire se il cospito RIENTRA nella fattispecie.
qui il testo.
1. In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro della giustizia ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto (2) .
2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l'associazione di cui al periodo precedente. In caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di più titoli di custodia cautelare, la sospensione può essere disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati nell'articolo 4-bis (3) .
2-bis. Il provvedimento emesso ai sensi del comma 2 è adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia, anche su richiesta del Ministro dell'interno, sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice procedente e acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze. Il provvedimento medesimo ha durata pari a quattro anni ed è prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto. Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sè, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operatività della stessa (4) .
[2-ter. Se anche prima della scadenza risultano venute meno le condizioni che hanno determinato l'adozione o la proroga del provvedimento di cui al comma 2, il Ministro della giustizia procede, anche d'ufficio, alla revoca con decreto motivato. Il provvedimento che non accoglie l'istanza presentata dal detenuto, dall'internato o dal difensore è reclamabile ai sensi dei commi 2-quinquies e 2-sexies. In caso di mancata adozione del provvedimento a seguito di istanza del detenuto, dell'internato o del difensore, la stessa si intende non accolta decorsi trenta giorni dalla sua presentazione.] (5)
2-quater. I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria. La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 prevede:
a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;
b) la determinazione dei colloqui nel numero di uno al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. I colloqui vengono sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del medesimo secondo comma dell'articolo 11; solo per coloro che non effettuano colloqui può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. I colloqui sono comunque videoregistrati. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari (6) ;
c) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno;
d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;
e) la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia (7) ;
f) la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a quattro persone, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10. Saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi (8) (9) (10)
2-quater.1. Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della liberta' personale, quale meccanismo nazionale di prevenzione (NPM) secondo il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 9 novembre 2012, n. 195, accede senza limitazione alcuna all'interno delle sezioni speciali degli istituti incontrando detenuti ed internati sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo e svolge con essi colloqui visivi riservati senza limiti di tempo, non sottoposti a controllo auditivo o a videoregistrazione e non computati ai fini della limitazione dei colloqui personali di cui al comma 2-quater (11) .
2-quater.2. I garanti regionali dei diritti dei detenuti, comunque denominati, accedono, nell'ambito del territorio di competenza, all'interno delle sezioni speciali degli istituti incontrando detenuti ed internati sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo e svolgono con essi colloqui visivi esclusivamente videoregistrati, che non sono computati ai fini della limitazione dei colloqui personali di cui al comma 2-quater (12) .
2-quater.3. I garanti comunali, provinciali o delle aree metropolitane dei diritti dei detenuti, comunque denominati, nell'ambito del territorio di propria competenza, accedono esclusivamente in visita accompagnata agli istituti ove sono ristretti i detenuti di cui al presente articolo. Tale visita e' consentita solo per verificare le condizioni di vita dei detenuti. Non sono consentiti colloqui visivi con i detenuti sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo (13) .
2-quinquies. Il detenuto o l'internato nei confronti del quale è stata disposta o prorogata l'applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il procedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento (14)
2-sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento. All'udienza le funzioni di pubblico ministero possono essere altresì svolte da un rappresentante dell'ufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-bis o del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, il procuratore di cui al comma 2-bis, il procuratore generale presso la corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento ed è trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo viene accolto, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo (15) (16) .
2-septies. Per la partecipazione del detenuto o dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (17) .
La verginità è un ottima cosa perché capisci meglio cosa è vero e cosa invece è falso.
Re: [O.T.] La peggiore sinistra del mondo
Quindi alla fine non c'è nulla di cui discutere, visto che se Cospito è tenuto legittimamente in regime 41bis lo può dire solo chi ha avuto modo di appurare i suoi rapporti con l'ambiente anarchico dal carcere in cui si trovava.GeishaBalls ha scritto: ↑31/01/2023, 21:46
Aspetta Floppy, non facciamo confusione, una cosa è se è colpevole, un’altra se sia ragionevole il 41bis per lui, e per lui in questa situazione, un’altra ancora se il 41 bis sia necessario per combattere la mafia
Riepilogo
Tema n 1) Cospito è colpevole, deve stare in galera? Sì e mi sembra che non ci sia nessuno che nega
Tema n 2) Cospito deve stare al 41 bis? Sì, no, forse. Persone ragionevoli ne dubitano, altri no. Bene fa Nordio, se capisco bene, a far studiare questo tipo di casi.
Tema n 2 bis) Cospito che fa lo sciopero della fame, attentati vari, che deve fare lo Stato? Non lo so, son contento di non dover decidere
Tema n 3) abolizione del 41 bis per tutti i casi, per tutti i detenuti? Che è il parere di Cospito e anche dei mafiosi (pensa un po’”) ed è il titolo del giornale che riporta le dichiarazioni di Cospito
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Re: [O.T.] La peggiore sinistra del mondo
La persona deve stare in galera per scontare la sua pena, questo non è in dubbio. La contesa è se deve stare al 41 bis. Metterlo in un regime normale, in cella con 5 stupratori, assassini, truffatori, non sarebbe dichiararlo innocentebalkan wolf ha scritto: ↑31/01/2023, 16:11Non sono un giurista e magari dico cazzate ma tecnicamente non stiamo parlando di lesioni e danneggiamento? Forse tentato omicidio? Tentata strage?
Parola ai giuristi.
In generale l accanimento mi pare macroscopico e, come sempre, per motivi ideologici.
Piuttosto mi domando se gli anarchici che fanno queste proteste sono amici di Cospito o stiano cercando di creare un martire, rendendo impossibile allo Stato cambiare regime carcerario proprio per non creare un precedente
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Re: [O.T.] La peggiore sinistra del mondo
Boh, possiamo anche ragionare se il 41 bis sia una cosa ammissibile in uno Stato moderno, certo non mi sembra un tema affrontabile ora con Messina Denaro appena preso e tutte le manifestazioni che forzano la mano allo StatoCowboy ha scritto: ↑31/01/2023, 21:52Quindi alla fine non c'è nulla di cui discutere, visto che se Cospito è tenuto legittimamente in regime 41bis lo può dire solo chi ha avuto modo di appurare i suoi rapporti con l'ambiente anarchico dal carcere in cui si trovava.GeishaBalls ha scritto: ↑31/01/2023, 21:46
Aspetta Floppy, non facciamo confusione, una cosa è se è colpevole, un’altra se sia ragionevole il 41bis per lui, e per lui in questa situazione, un’altra ancora se il 41 bis sia necessario per combattere la mafia
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Tema n 1) Cospito è colpevole, deve stare in galera? Sì e mi sembra che non ci sia nessuno che nega
Tema n 2) Cospito deve stare al 41 bis? Sì, no, forse. Persone ragionevoli ne dubitano, altri no. Bene fa Nordio, se capisco bene, a far studiare questo tipo di casi.
Tema n 2 bis) Cospito che fa lo sciopero della fame, attentati vari, che deve fare lo Stato? Non lo so, son contento di non dover decidere
Tema n 3) abolizione del 41 bis per tutti i casi, per tutti i detenuti? Che è il parere di Cospito e anche dei mafiosi (pensa un po’”) ed è il titolo del giornale che riporta le dichiarazioni di Cospito
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Re: [O.T.] La peggiore sinistra del mondo
Il punto che volevo sollevare non è la legittimità o meno del 41bis o cose di questo tipo, ma dare ragione a DDP e mostrare la malafede dell'articolo dell'Espresso che parla di "conflitto sociale" in un caso di attentato fallito ma che avrebbe potuto causare moltissime vittime. Una certa parte della sinistra non riesce ancora a disancorarsi dall'idea della "lotta di classe" e risulta evidente in articoli come appunto quello da me condiviso.GeishaBalls ha scritto: ↑31/01/2023, 21:46[Scopri]SpoilerAspetta Floppy, non facciamo confusione, una cosa è se è colpevole, un’altra se sia ragionevole il 41bis per lui, e per lui in questa situazione, un’altra ancora se il 41 bis sia necessario per combattere la mafia
Riepilogo
Tema n 1) Cospito è colpevole, deve stare in galera? Sì e mi sembra che non ci sia nessuno che nega
Tema n 2) Cospito deve stare al 41 bis? Sì, no, forse. Persone ragionevoli ne dubitano, altri no. Bene fa Nordio, se capisco bene, a far studiare questo tipo di casi.
Tema n 2 bis) Cospito che fa lo sciopero della fame, attentati vari, che deve fare lo Stato? Non lo so, son contento di non dover decidere
Tema n 3) abolizione del 41 bis per tutti i casi, per tutti i detenuti? Che è il parere di Cospito e anche dei mafiosi (pensa un po’”) ed è il titolo del giornale che riporta le dichiarazioni di Cospito
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In the long run we are all dead.
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Re: [O.T.] La peggiore sinistra del mondo
Ok, capito.Floppy Disk ha scritto: ↑31/01/2023, 23:03Il punto che volevo sollevare non è la legittimità o meno del 41bis o cose di questo tipo, ma dare ragione a DDP e mostrare la malafede dell'articolo dell'Espresso che parla di "conflitto sociale" in un caso di attentato fallito ma che avrebbe potuto causare moltissime vittime. Una certa parte della sinistra non riesce ancora a disancorarsi dall'idea della "lotta di classe" e risulta evidente in articoli come appunto quello da me condiviso.GeishaBalls ha scritto: ↑31/01/2023, 21:46[Scopri]SpoilerAspetta Floppy, non facciamo confusione, una cosa è se è colpevole, un’altra se sia ragionevole il 41bis per lui, e per lui in questa situazione, un’altra ancora se il 41 bis sia necessario per combattere la mafia
Riepilogo
Tema n 1) Cospito è colpevole, deve stare in galera? Sì e mi sembra che non ci sia nessuno che nega
Tema n 2) Cospito deve stare al 41 bis? Sì, no, forse. Persone ragionevoli ne dubitano, altri no. Bene fa Nordio, se capisco bene, a far studiare questo tipo di casi.
Tema n 2 bis) Cospito che fa lo sciopero della fame, attentati vari, che deve fare lo Stato? Non lo so, son contento di non dover decidere
Tema n 3) abolizione del 41 bis per tutti i casi, per tutti i detenuti? Che è il parere di Cospito e anche dei mafiosi (pensa un po’”) ed è il titolo del giornale che riporta le dichiarazioni di Cospito
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Re: [O.T.] La peggiore sinistra del mondo
Ma non erano quelli che "le intercettazioni non devono essere divulgate bla bla bla" e nientedimeno Donzelli in parlamento svela delle intercettazioni assolutamente ininfluenti ai fini di una qualsivoglia indagine avute grazie al suo ruolo nel Copasir?
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Re: [O.T.] La peggiore sinistra del mondo
Da incorniciare e far leggere ad libitum ai fratellini d'Itaglia e ai loro simpatizzanti, a mo' di Cura Ludovico.alternativeone ha scritto: ↑01/02/2023, 9:10Ma non erano quelli che "le intercettazioni non devono essere divulgate bla bla bla" e nientedimeno Donzelli in parlamento svela delle intercettazioni assolutamente ininfluenti ai fini di una qualsivoglia indagine avute grazie al suo ruolo nel Copasir?
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Re: [O.T.] La peggiore sinistra del mondo
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Re: [O.T.] La peggiore sinistra del mondo
Chiedo umilmente scusa,ma è possibile vivere in anarchia?
Non faccio polemica ma mi chiedo cosa vorrebbero questi personaggi,sarebbe bello uno speciale con Vespa con vari ospiti che spiegano cosa sia l'anarchia e come si possa attuare.
Non faccio polemica ma mi chiedo cosa vorrebbero questi personaggi,sarebbe bello uno speciale con Vespa con vari ospiti che spiegano cosa sia l'anarchia e come si possa attuare.
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Re: [O.T.] La peggiore sinistra del mondo
Mai cagato più di tanto quindi non ho un’opinione articolata. A naso mi è sempre parso un coglione.Alexandra Concept ha scritto: ↑31/01/2023, 19:46Ciao Balkan,vorrei la tua opinione su Andrea Scanzi,esponente "nascosto" di sinistra.
“Quando il treno dei tuoi pensieri sferraglia verso il passato e le urla si fanno insopportabili, ricorda che c’è sempre la follia. La follia è l’uscita d’emergenza!”
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Re: [O.T.] La peggiore sinistra del mondo
Ma no che non è possibile e no, non sarebbe affatto bello uno speciale di Vespa. Su nessun argomento.Alexandra Concept ha scritto: ↑01/02/2023, 14:15Chiedo umilmente scusa,ma è possibile vivere in anarchia?
Non faccio polemica ma mi chiedo cosa vorrebbero questi personaggi,sarebbe bello uno speciale con Vespa con vari ospiti che spiegano cosa sia l'anarchia e come si possa attuare.

Re: [O.T.] La peggiore sinistra del mondo
Hai un gran fiuto!balkan wolf ha scritto: ↑01/02/2023, 14:20Mai cagato più di tanto quindi non ho un’opinione articolata. A naso mi è sempre parso un coglione.Alexandra Concept ha scritto: ↑31/01/2023, 19:46Ciao Balkan,vorrei la tua opinione su Andrea Scanzi,esponente "nascosto" di sinistra.

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Re: [O.T.] La peggiore sinistra del mondo
In effetti! però ama i pink floyd quindi lo perdonoCowboy ha scritto: ↑01/02/2023, 14:23Hai un gran fiuto!balkan wolf ha scritto: ↑01/02/2023, 14:20Mai cagato più di tanto quindi non ho un’opinione articolata. A naso mi è sempre parso un coglione.Alexandra Concept ha scritto: ↑31/01/2023, 19:46Ciao Balkan,vorrei la tua opinione su Andrea Scanzi,esponente "nascosto" di sinistra.![]()

Re: [O.T.] La peggiore sinistra del mondo
Ma nemmeno. Scanzi ama solo Roger Waters o per meglio dire: ama Roger Waters perché gli permette di dire che è un amico suo...Alexandra Concept ha scritto: ↑01/02/2023, 14:25In effetti! però ama i pink floyd quindi lo perdonoCowboy ha scritto: ↑01/02/2023, 14:23Hai un gran fiuto!balkan wolf ha scritto: ↑01/02/2023, 14:20Mai cagato più di tanto quindi non ho un’opinione articolata. A naso mi è sempre parso un coglione.Alexandra Concept ha scritto: ↑31/01/2023, 19:46Ciao Balkan,vorrei la tua opinione su Andrea Scanzi,esponente "nascosto" di sinistra.![]()
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