Un ottimo articolo che sintetizza i vari problemi è questo: https://www.altalex.com/documents/news/ ... iu-giovani
La riforma Brunetta per l’accesso ai concorsi pubblici, (art. 10 del nuovo D.L. 44/2021), introduce una preselezione per titoli ed esperienza che rischia di bruciare le speranze dei candidati più giovani. La formulazione della norma è di dubbia costituzionalità, e l’orizzonte temporale di applicazione appare indeterminato ed indeterminabile.
Sono decine di migliaia i posti già banditi dai concorsi pubblici ancora fermi a causa della pandemia, e molti altri sono i posti attesi dai bandi di prossima pubblicazione. Solo 20 sono i concorsi pubblici previsti dal Ministero della Giustizia, poi ci sono i concorsi della scuola, della sanità, degli enti locali, dell’Inps, della Banca d’Italia.
Per accelerare lo svolgimento delle prove, e ripartire con le assunzioni, il Ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, ha inserito nel nuovo decreto Covid del 1° aprile scorso una norma di semplificazione delle attività di reclutamento. Si tratta dell’art. 10 del D.L. 44/2021, che sta facendo molto discutere in queste ore, per le preoccupazioni, soprattutto dei più giovani, di veder sfumare le possibilità di vincita dei concorsi a vantaggio di candidati più maturi.
Il punto controverso e dibattuto è in quella lettera c) del primo comma, secondo cui le pubbliche amministrazioni “prevedono” anche in deroga alla ordinaria disciplina di svolgimento dei concorsi pubblici (DPR 487/94) “una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell’ammissione alle successive fasi concorsuali”. In poche parole, la nuova norma introduce una fase preselettiva nei concorsi pubblici, per soli titoli, che può precludere, ad esempio, la partecipazione di un non laureato allo svolgimento delle successive prove, quando tutti gli altri candidati fossero in possesso del titolo di laurea. Il titolo dunque, anche dove non richiesto per la qualifica del posto da ricoprire, finirebbe per prevalere sempre sul merito. A farne le spese non sarebbero solo i non laureati, ma anche i candidati più giovani. Sempre la lettera c) dell’art. 10 stabilisce infatti che “i titoli e l’eventuale esperienza professionale, costituita dai titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale.” Ammesso quindi che il nostro candidato avesse superato prima la preselezione per titoli e poi le prove scritte ed orali per merito, potrebbe vedersi sorpassare da un candidato che ha già esperienza professionale e che quindi matura un punteggio maggiore. Un giovane neolaureato, in attesa del primo posto di lavoro, dovrebbe raggiungere un punteggio molto più alto nelle prove, per poter eguagliare un candidato più anziano che può contare su titoli di servizio.