Contro la censura di internet
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Re: Contro la censura di internet
Lo avevo letto ed è la ennesima dimostrazione che la deriva bacchettona e moralistica di questo periodo è una roba senza senso. Chi ci vuole imporre il medioevo purtroppo è una minoranza chiassosa che rompe però bene il cazzo
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- Gargarozzo
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Re: Contro la censura di internet
Mogli e buoi dei siti illegali tuoi! 
Amicus Plato,
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Re: Contro la censura di internet
Eh no. Io ho già detto che non ci vedo grosse differenze, e che la legge serve al più per una questione culturale, cioè affermare che ci vuole il consenso e non basta la non opposizione. È l’ovvio per te o me, ma non per tutti: non puoi trombare una donna svenuta che non urla di no. È da ore diverso da prima, se non per un aspetto filosofico?Floppy Disk ha scritto: ↑20/11/2025, 22:42Scusa Geisha, ma davvero pensi che nella definizione di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis c.p. ci fosse un bug o comunque una qualche mancanza che rendesse difficile perseguire il reato?GeishaBalls ha scritto: ↑20/11/2025, 22:32Spiega cosa ci sia di sbagliato nel concetto di espressione di un consenso libero e attuale. Con parole tue. Spiega. Dove è sbagliato richiedere che ci sia un consenso delle parti che fanno sesso. Oppure è il tema che sia libero, hai sempre dovuto far bere le donne per trombare di che non sapevano dov’erano? La persona che viene penetrata mentre dorme ubriaca alla festa, lo ritieni un caso di stupro o no?
Si parla di "violenza", "minaccia", "abuso di autorità" e "inganno", e già quest'ultimo termine implica che il consenso non sia "libero" e "attuale" (se c'è un inganno, non può essere libero). Quindi si fa a creare un'inutile ripetizione, che nel migliore dei casi non servirà a nulla e nel peggiore renderà i processi molto più complicati e strazianti per tutte le parti in gioco, e questo in un Paese in cui la magistratura non brilla esattamente per professionalità.Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona(7).
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Re: Contro la censura di internet
Quando una legge viene emanata per questioni culturali siamo al livello dello stato etico
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Re: Contro la censura di internet
Ti potrei sembrare Meloni o Salvini che questa norma l’hanno votata, non Parenzo. Hai parlato della mia figura di merda, ora parli di Stato etico, quindi ce l’hai con me che ti ho spiegato la norma o con chi l’ha fatta?cicciuzzo ha scritto: ↑20/11/2025, 22:45Mi sembri Parenzo. Ribadisco, preoccupati di girare con un bloc notes o un registratore e di non far incazzare tua moglie. Per tutte le cose che hai elencato bastavano codice penale e di procedura penale per come erano fino a qualche ora faGeishaBalls ha scritto: ↑20/11/2025, 22:32A parte parlare di me, che l’invidia è una brutta bestia e ci confondiamo, rimani al punto.cicciuzzo ha scritto: ↑20/11/2025, 21:00Ero certo che anche a sto giro geisha facesse la sua figura di merdagiorgiograndi ha scritto: ↑20/11/2025, 20:01Non sai nemmeno di quello che parli.
Fino a ieri, se una donna diceva di essere stata violentata, doveva presentare almeno un minimo di prove (prove fisiche per esempio, sul suo corpo) Con questa legge, la sua parola vale molto (ma moltissimo) di più di quella dell’accusato, può accusare senza nemmeno avere prove fisiche (sentivo sta mattina parlarne approfonditamente)
Vabbe, un pò come sull'immigrazione aspettiamo che la stagista con cui ha fiirtato e non è stata confermata si inventi un mezzo stupro ed è bello che triturato
Ohi geisha, ma da quando non capisci completamente un cazzo?
Spiega cosa ci sia di sbagliato nel concetto di espressione di un consenso libero e attuale. Con parole tue. Spiega. Dove è sbagliato richiedere che ci sia un consenso delle parti che fanno sesso. Oppure è il tema che sia libero, hai sempre dovuto far bere le donne per trombare di che non sapevano dov’erano? La persona che viene penetrata mentre dorme ubriaca alla festa, lo ritieni un caso di stupro o no?
Oppure rimani al “signora mia dove andremo a finire” che una legge che anche Meloni e Salvini hanno votato non va bene? Spiega perché e, premetto, “la parola della donna vale più di quella di un uomo” non è una motivazione giuridicamente solida
Ti resterebbe da spiegare in cosa peggiora la norma secondo te. Ovviamente le cazzate tipo “sei colpevole fino a prova contraria” non hanno senso, non c’è base giuridica a dire che è l’accusato a dover trovare le prove di non aver fatto reati. Non è così nemmeno per le molestie sul luogo di lavoro. Le mie segretarie e le mie stagiste avrebbero potuto farlo anche prima di averle trombate, no?
Ridiciamolo: è una legge che ha un effetto culturale e si vede qui dalla mentalità di chi si oppone
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Re: Contro la censura di internet
Ma dove avete letto che la vittima può denunciare senza prove o che si può essere condannati senza prove ?
Le indagini continuano a esserci.
Qua c'è un riassunto: https://www.soardistudiolegale.it/2025/ ... -sessuale/
Il ruolo dell’Avvocato Penalista nei nuovi processi per violenza sessuale
Il cambiamento normativo richiederà un cambio di paradigma anche per il lavoro dell’Avvocato Penalista. Infatti, sia nella difesa delle vittime sia nella difesa degli indagati, il ruolo dell’avvocato diventerà ancora più tecnico.
Nella difesa delle vittime
L’Avvocato Penalista dovrà:
ascoltare la vittima con competenza e sensibilità,
ricostruire con precisione la dinamica del consenso,
raccogliere tutti gli elementi utili a dimostrare l’assenza del Consenso Libero e Attuale,
indirizzare la persona offesa verso esami medici, psicologici o tossicologici,
partecipare all’audizione protetta,
assicurarsi che l’indagine rispetti i protocolli a tutela della vittima.
Il ruolo dell’avvocato diventa determinante per evitare che la persona offesa subisca una seconda vittimizzazione.
Nella difesa degli indagati
L’Avvocato Penalista dovrà:
analizzare se esistessero segnali di consenso,
valutare messaggi, comunicazioni, contesto precedente,
ricostruire eventuali equivoci o fraintendimenti,
verificare la capacità della presunta vittima di esprimere volontà,
controllare che l’indagine sia stata condotta senza pregiudizi.
La nuova legge richiederà equilibrio e competenza tecnica, perché il rischio di semplificazioni eccessive è sempre presente.
In ogni caso, l’Avvocato Penalista sarà una figura centrale per garantire un processo equo, rispettoso della vittima e corretto nei confronti dell’indagato.
Le indagini continuano a esserci.
Qua c'è un riassunto: https://www.soardistudiolegale.it/2025/ ... -sessuale/
Il ruolo dell’Avvocato Penalista nei nuovi processi per violenza sessuale
Il cambiamento normativo richiederà un cambio di paradigma anche per il lavoro dell’Avvocato Penalista. Infatti, sia nella difesa delle vittime sia nella difesa degli indagati, il ruolo dell’avvocato diventerà ancora più tecnico.
Nella difesa delle vittime
L’Avvocato Penalista dovrà:
ascoltare la vittima con competenza e sensibilità,
ricostruire con precisione la dinamica del consenso,
raccogliere tutti gli elementi utili a dimostrare l’assenza del Consenso Libero e Attuale,
indirizzare la persona offesa verso esami medici, psicologici o tossicologici,
partecipare all’audizione protetta,
assicurarsi che l’indagine rispetti i protocolli a tutela della vittima.
Il ruolo dell’avvocato diventa determinante per evitare che la persona offesa subisca una seconda vittimizzazione.
Nella difesa degli indagati
L’Avvocato Penalista dovrà:
analizzare se esistessero segnali di consenso,
valutare messaggi, comunicazioni, contesto precedente,
ricostruire eventuali equivoci o fraintendimenti,
verificare la capacità della presunta vittima di esprimere volontà,
controllare che l’indagine sia stata condotta senza pregiudizi.
La nuova legge richiederà equilibrio e competenza tecnica, perché il rischio di semplificazioni eccessive è sempre presente.
In ogni caso, l’Avvocato Penalista sarà una figura centrale per garantire un processo equo, rispettoso della vittima e corretto nei confronti dell’indagato.
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Re: Contro la censura di internet
La legge non modifica solo il diritto. Modifica la cultura.
Manda un messaggio chiaro: l’unico comportamento sessuale lecito è quello basato sul consenso.
E soprattutto afferma che:
la mancanza di un “no” non è un “sì”,
il silenzio non è un “sì”,
la paura può paralizzare,
una persona in stato di inferiorità, shock o turbamento non può esprimere consenso.
Questa riforma si muove esattamente nel solco della Convenzione di Istanbul e delle legislazioni dei paesi nord-europei.
Manda un messaggio chiaro: l’unico comportamento sessuale lecito è quello basato sul consenso.
E soprattutto afferma che:
la mancanza di un “no” non è un “sì”,
il silenzio non è un “sì”,
la paura può paralizzare,
una persona in stato di inferiorità, shock o turbamento non può esprimere consenso.
Questa riforma si muove esattamente nel solco della Convenzione di Istanbul e delle legislazioni dei paesi nord-europei.
Re: Contro la censura di internet
Oggi sono andato dai carabinieri, mi sono autodenunciato per essermi fatto una sega, perchè dopo un pò mi sono pentito.. 
...ma fa anal??? (by Trez 2001)
La nostra Clara è troppo avanti, del tipo se uno fa una scoreggia lei l'ha già annusata prima che esca dal buco del culo. (Trez 2015)
Ma lei accoglie nel suo petite derrière? (Trez 2025)
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Re: Contro la censura di internet
Hanno voluto vedere il corpo del reato?
Dòni, sa tirìa e cul indrìa, la capela la'n va avantei / Donne, se tirate il culo indietro, la cappella non va avanti. BITLIS
Quando la fatica supera il gusto e ora di lasciar perdere la Patacca e attaccarsi al lambrusco. Giacobazzi
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Re: Contro la censura di internet
direi che hai detto e fatto tutto tuBilly Drago ha scritto: ↑21/11/2025, 14:42Ma dove avete letto che la vittima può denunciare senza prove o che si può essere condannati senza prove ?
Le indagini continuano a esserci.
Qua c'è un riassunto: https://www.soardistudiolegale.it/2025/ ... -sessuale/
Il ruolo dell’Avvocato Penalista nei nuovi processi per violenza sessuale
Il cambiamento normativo richiederà un cambio di paradigma anche per il lavoro dell’Avvocato Penalista. Infatti, sia nella difesa delle vittime sia nella difesa degli indagati, il ruolo dell’avvocato diventerà ancora più tecnico.
Nella difesa delle vittime
L’Avvocato Penalista dovrà:
ascoltare la vittima con competenza e sensibilità,
ricostruire con precisione la dinamica del consenso,
raccogliere tutti gli elementi utili a dimostrare l’assenza del Consenso Libero e Attuale,
indirizzare la persona offesa verso esami medici, psicologici o tossicologici,
partecipare all’audizione protetta,
assicurarsi che l’indagine rispetti i protocolli a tutela della vittima.
Il ruolo dell’avvocato diventa determinante per evitare che la persona offesa subisca una seconda vittimizzazione.
Nella difesa degli indagati
L’Avvocato Penalista dovrà:
analizzare se esistessero segnali di consenso,
valutare messaggi, comunicazioni, contesto precedente,
ricostruire eventuali equivoci o fraintendimenti,
verificare la capacità della presunta vittima di esprimere volontà,
controllare che l’indagine sia stata condotta senza pregiudizi.
La nuova legge richiederà equilibrio e competenza tecnica, perché il rischio di semplificazioni eccessive è sempre presente.
In ogni caso, l’Avvocato Penalista sarà una figura centrale per garantire un processo equo, rispettoso della vittima e corretto nei confronti dell’indagato.
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Re: Contro la censura di internet
“In teoria, condivisibile. Nella pratica, qualche problema”. Partendo da questo presupposto Nicola Canestrini, avvocato esperto di tutela dei diritti fondamentali e di diritto internazionale, ha fatto alcune riflessioni sulla nuova formulazione del reato di violenza sessuale, modificata da un emendamento bipartisan, scritto dal Partito democratico e da Fratelli d’Italia. Canestrini ha chiesto ai suoi colleghi riflessioni in merito. Ne è emerso un dibattito fatto più di perplessità e di dubbi e preoccupazioni che di applausi.
L’antefatto, prima di entrare nel merito: quando la nuova legge entrerà in vigore, sarà considerato stupro qualsiasi atto sessuale compiuto senza il consenso “libero e attuale della vittima”. Fin qui non fa una piega: nessuna donna può essere costretta a subire un atto sessuale. Si può cambiare idea in qualsiasi momento, dopo il “sì” iniziale. E il sesso senza consenso è stupro.
Qual è il problema, allora? Più di uno, in realtà. Perché, come fanno notare gli avvocati intervenuti nel dibattito, se è la persona accusata del reato a dover dimostrare che la vittima era consenziente dall’inizio alla fine, nel processo potrebbero sorgere delle complicazioni. E il rischio è che si realizzi un “processo a senso unico”. In cui le parti non hanno la stessa possibilità di far valere le proprie ragioni. E, in sostanza, la vittima abbia più opportunità di convincere il giudice.
Il fatto che sia l’accusato a doversi discolpare, argomenta Canestrini, “determina una compressione della presunzione di non colpevolezza, poiché l’imputato si trova a dover fornire elementi a discolpa circa un fatto interno (la volontà della persona offesa) rispetto al quale dispone di limitata possibilità probatoria”. In altri termini: se non c’è stata violenza fisica evidente, o violenza psicologica chiara, l’imputato dovrà dimostrare uno stato d’animo della vittima, ed è pressoché impossibile.
A ciò si aggiunge il fatto che, spiega ancora Canestrini, “la persona offesa che afferma l’assenza di consenso fornisce non solo la narrazione del fatto, ma anche la prova dell’elemento costitutivo del reato” e il giudice, se non ci sono testimoni o altre prove, deve basarsi solo su questo.
Un’analisi, questa, che vari avvocati condividono: “Sul fatto che l’atto sessuale senza consenso sia violenza non si discute. Dopodiché, l’obiettivo vero di questa legge non è la salvezza delle donne, ma la legittimazione delle politiche securitarie e del populismo penale”, dice a HuffPost Aurora Matteucci, avvocata esperta di queste tematiche, che ha accolto l’invito di Canestrini a intervenire nel dibattito. “Si tratta – aggiunge – di una reazione legislativa muscolare, tipica dei maschi. Il diritto penale di lotta non appartiene alle donne”.
Secondo Matteucci sarebbe importante capire quale perimetro dare al consenso: che è un concetto tanto giuridico quanto sociologico. “C’è stato un tempo – spiega – in cui le donne erano, loro malgrado, abituate dare il consenso, se non incidiamo sul significato di consenso, questa legge sarà un guscio vuoto”. E presenterà, prosegue, numerosi problemi: “Il più grande riguarda l’accertamento della prova. Sarebbe stata più utile la formulazione usata in Germania, dove si considera che c’è violenza laddove emerga un dissenso riconoscibile. In generale, bisognerebbe pensare a educare, piuttosto che a reprimere. Se no si creano mostri giuridici”.
Un’opinione simile è stata formulata, tra gli altri, anche da Vinicio Nardo, noto penalista, già presidente dell’ordine degli avvocati di Milano, che evidenzia “il clima pericoloso in cui tutto questo accade”. Il riferimento è ai giudici bersagliati quando assolvono imputati per stupro, ritenendo di non aver raccolto elementi tali per poter condannare.
A fronte di chi esprime perplessità, c’è anche chi plaude alla nuova formulazione del reato. Lo fanno alcune associazioni che si dedicano ai diritti delle donne, alcuni giudici e noti avvocati, ma anche docenti universitari. Tra questi ultimi c’è Bartolomeo Romano, professore di procedura penale a Palermo, che a HuffPost dice: “La riforma era necessaria innanzitutto perché ce lo chiede la convenzione di Istanbul, che imponeva un obbligo di riforma della fattispecie a tutti i Paesi firmatari”. Il professore ricorda come Francia, Germania e Spagna già si siano adeguate a quest’obbligo. Anche se, come abbiamo visto, la Germania ha scelto una strada un po’ diversa. “Da trent’anni, inoltre, – aggiunge – dico che il mantenimento dei soli concetti di violenza e minaccia, come elementi essenziali per qualificare lo stupro, risponda a una visione arcaica dei rapporti tra sessi. Del resto, già tante sentenze valorizzano il concetto di volontà”. In effetti, la giurisprudenza – come tiene a precisare, ragionando con HuffPost, lo stesso Canestrini – già si è evoluta nel senso in cui va la legge. Nel senso, cioè, di valorizzare il concetto di consenso attuale allo stesso modo degli altri elementi, e a volte anche di più. Prova di questa tendenza è anche una sentenza della Cassazione depositata il 14 novembre. Negli stessi giorni in cui veniva modificata la norma in commissione.
Sui possibili problemi nel processo, il prof. Romano spiega: “Il rischio di processi superficiali c’è sempre, per questo e altri reati. Ma il giudice non si baserà solo sulle parole di imputato e parte offesa. E il consenso, come ogni altro elemento, andrà provato in sede processuale”.
La nuova legge, in corso di approvazione in un contesto in cui le denunce per violenze sessuali sono aumentate del 7,5% in un anno, ha una sua valenza politica e sociale. E va nella direzione in cui stanno andando altri Paesi europei. La sua applicazione pratica, però, potrebbe essere più problematica di quanto si pensi. Arrivando a scorticare principi costituzionali. Di cui, in questi giorni, sembra curarsi solo chi dovrà maneggiare questo articolo del codice penale tutti i giorni in tribunale. Indossando la toga di avvocato.
di Federica Olivo su Huffpost
comunque è seccante avere ragione, quando non si hanno paraocchi ideologici
L’antefatto, prima di entrare nel merito: quando la nuova legge entrerà in vigore, sarà considerato stupro qualsiasi atto sessuale compiuto senza il consenso “libero e attuale della vittima”. Fin qui non fa una piega: nessuna donna può essere costretta a subire un atto sessuale. Si può cambiare idea in qualsiasi momento, dopo il “sì” iniziale. E il sesso senza consenso è stupro.
Qual è il problema, allora? Più di uno, in realtà. Perché, come fanno notare gli avvocati intervenuti nel dibattito, se è la persona accusata del reato a dover dimostrare che la vittima era consenziente dall’inizio alla fine, nel processo potrebbero sorgere delle complicazioni. E il rischio è che si realizzi un “processo a senso unico”. In cui le parti non hanno la stessa possibilità di far valere le proprie ragioni. E, in sostanza, la vittima abbia più opportunità di convincere il giudice.
Il fatto che sia l’accusato a doversi discolpare, argomenta Canestrini, “determina una compressione della presunzione di non colpevolezza, poiché l’imputato si trova a dover fornire elementi a discolpa circa un fatto interno (la volontà della persona offesa) rispetto al quale dispone di limitata possibilità probatoria”. In altri termini: se non c’è stata violenza fisica evidente, o violenza psicologica chiara, l’imputato dovrà dimostrare uno stato d’animo della vittima, ed è pressoché impossibile.
A ciò si aggiunge il fatto che, spiega ancora Canestrini, “la persona offesa che afferma l’assenza di consenso fornisce non solo la narrazione del fatto, ma anche la prova dell’elemento costitutivo del reato” e il giudice, se non ci sono testimoni o altre prove, deve basarsi solo su questo.
Un’analisi, questa, che vari avvocati condividono: “Sul fatto che l’atto sessuale senza consenso sia violenza non si discute. Dopodiché, l’obiettivo vero di questa legge non è la salvezza delle donne, ma la legittimazione delle politiche securitarie e del populismo penale”, dice a HuffPost Aurora Matteucci, avvocata esperta di queste tematiche, che ha accolto l’invito di Canestrini a intervenire nel dibattito. “Si tratta – aggiunge – di una reazione legislativa muscolare, tipica dei maschi. Il diritto penale di lotta non appartiene alle donne”.
Secondo Matteucci sarebbe importante capire quale perimetro dare al consenso: che è un concetto tanto giuridico quanto sociologico. “C’è stato un tempo – spiega – in cui le donne erano, loro malgrado, abituate dare il consenso, se non incidiamo sul significato di consenso, questa legge sarà un guscio vuoto”. E presenterà, prosegue, numerosi problemi: “Il più grande riguarda l’accertamento della prova. Sarebbe stata più utile la formulazione usata in Germania, dove si considera che c’è violenza laddove emerga un dissenso riconoscibile. In generale, bisognerebbe pensare a educare, piuttosto che a reprimere. Se no si creano mostri giuridici”.
Un’opinione simile è stata formulata, tra gli altri, anche da Vinicio Nardo, noto penalista, già presidente dell’ordine degli avvocati di Milano, che evidenzia “il clima pericoloso in cui tutto questo accade”. Il riferimento è ai giudici bersagliati quando assolvono imputati per stupro, ritenendo di non aver raccolto elementi tali per poter condannare.
A fronte di chi esprime perplessità, c’è anche chi plaude alla nuova formulazione del reato. Lo fanno alcune associazioni che si dedicano ai diritti delle donne, alcuni giudici e noti avvocati, ma anche docenti universitari. Tra questi ultimi c’è Bartolomeo Romano, professore di procedura penale a Palermo, che a HuffPost dice: “La riforma era necessaria innanzitutto perché ce lo chiede la convenzione di Istanbul, che imponeva un obbligo di riforma della fattispecie a tutti i Paesi firmatari”. Il professore ricorda come Francia, Germania e Spagna già si siano adeguate a quest’obbligo. Anche se, come abbiamo visto, la Germania ha scelto una strada un po’ diversa. “Da trent’anni, inoltre, – aggiunge – dico che il mantenimento dei soli concetti di violenza e minaccia, come elementi essenziali per qualificare lo stupro, risponda a una visione arcaica dei rapporti tra sessi. Del resto, già tante sentenze valorizzano il concetto di volontà”. In effetti, la giurisprudenza – come tiene a precisare, ragionando con HuffPost, lo stesso Canestrini – già si è evoluta nel senso in cui va la legge. Nel senso, cioè, di valorizzare il concetto di consenso attuale allo stesso modo degli altri elementi, e a volte anche di più. Prova di questa tendenza è anche una sentenza della Cassazione depositata il 14 novembre. Negli stessi giorni in cui veniva modificata la norma in commissione.
Sui possibili problemi nel processo, il prof. Romano spiega: “Il rischio di processi superficiali c’è sempre, per questo e altri reati. Ma il giudice non si baserà solo sulle parole di imputato e parte offesa. E il consenso, come ogni altro elemento, andrà provato in sede processuale”.
La nuova legge, in corso di approvazione in un contesto in cui le denunce per violenze sessuali sono aumentate del 7,5% in un anno, ha una sua valenza politica e sociale. E va nella direzione in cui stanno andando altri Paesi europei. La sua applicazione pratica, però, potrebbe essere più problematica di quanto si pensi. Arrivando a scorticare principi costituzionali. Di cui, in questi giorni, sembra curarsi solo chi dovrà maneggiare questo articolo del codice penale tutti i giorni in tribunale. Indossando la toga di avvocato.
di Federica Olivo su Huffpost
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Re: Contro la censura di internet
Ma se fosse il contrario, cioè se fosse la donna a stuprare l'uomo, cosa succederebbe? Chiedo eh? Perchè qui mi pare che la figura femminile la stiano facendo diventare un'Intoccabile, un'Infallibile, una che non può mai avere torto neanche davanti all'evidenza.
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Re: Contro la censura di internet
Nascerà un nuovo lavoro. Il testimone di scopata.
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Re: Contro la censura di internet
Ruberanno il lavoro ai cuck?
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Re: Contro la censura di internet
Il cuck ha legami familiari. Non è obbligato a testimoniare quindi lo scopatore accusato di essere uno stupratore rischia di non aver nulla in mano.
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