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www.lastampa.it/cmstp/rubriche/girata.a ... ezione=164&...
Una vicenda disarmante
Sei olimpico? Ti multo...
Castigati i commercianti che hanno esposto i cinque cerchi
La legge è legge. Anche quando appare assurda. Così i carabinieri stanno multando decine di commercianti «rei» di avere in vetrina o sull'insegna i cinque cerchi olimpici. Agiscono in seguito a esposti-denuncia presentati dal Toroc. La legge 167 del 2005 in tema di «Misure di tutela del simbolo olimpico in vista dei Giochi Olimpici di Torino 2006» prevede una sanzione sino a 100 mila euro, ma se il malcapitato paga entro 60 giorni se la cava con 2000.
Alcuni episodi sfiorano la follia. Il Bar Olympic di corso Agnelli 60 si chiama così da 3 anni e da 3 anni dispone di insegne a cinque cerchi (fra l'altro approvate dal Comune). Il titolare Roberto Cannella, 40 anni, è senza parole: «Siamo tutti impegnati a presentarci bene per le Olimpiadi. Ricevere una multa di questo tipo disorienta. Il Comune, nei mesi scorsi, ha inviato agli esercizi pubblici un depliant pregando di "allestire vetrine colorate e festose in veste olimpica". Per me la "veste olimpica" sono i cinque cerchi». La denuncia prevede anche la rimozione immediata delle insegne olimpiche: «Io ho coperto l'insegna a muro con dei pannelli di cartone ed i cinque cerchi del neon con carta stagnola. Ma soprattutto mi sono sentito beffato».
Capita di tutto. La signora Sergia della Sergia Boutique di via San Tommaso 24: «Saldo tutto e chiudo bottega. Ne avevo già una mezza intenzione, ma ora ho deciso. La delusione e l'amarezza sono stati enormi. Prima tanto battage per rendere Torino più olimpica. Poi questa odiosa multa. Non pagherò: non mi piego a una sanzione così assurda».
l tam-tam attraversa la città provocando frettolosi smantellamenti: c'è chi ha rifatto la vetrina, chi ha ritirato la cartellonistica, chi ha incollato giornali sui simboli cari a De Coubertin. Dice il proprietario di uno storico negozio di articoli sportivi del centro che, sulle finestre esterne dell'ammezzato, ha da sempre i cerchi olimpici: «Dovrei noleggiare una gru per andarli a coprire, ma mi costerebbe più della multa: rischierò». Oppure quella del gastronomo di Borgo Po che da giorni vendeva splendide torte salate con l'inimitabile simbolo: «Ho svenduto tutto di gran carriera. Da domani solo torte anonime». E un piazzaiolo di Borgo San Paolo, costretto ad eliminare dal menù la «pizza Torino 2006», provoca: «I carabinieri multino anche le Frecce Tricolori che i cerchi olimpici li hanno disegnati addirittura in cielo».
queta la legge:
www.parlamento.it/parlam/leggi/05167l.htm
Legge 17 agosto 2005, n. 167
" Misure per la tutela del simbolo olimpico in relazione allo svolgimento dei Giochi invernali "Torino 2006"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2005
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Art. 1.
(Tutela del simbolo olimpico)
1. Il simbolo olimpico, definito nell'allegato del trattato di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 434, non può costituire oggetto di registrazione come marchio, per qualsiasi classe di prodotti o servizi, ad eccezione dei casi di richiesta o espressa autorizzazione in forma scritta del Comitato olimpico internazionale (CIO).
2. Il divieto di cui al comma 1 si applica anche ai segni che contengono, in qualsiasi lingua, parole o riferimenti diretti comunque a richiamare il simbolo olimpico, i Giochi olimpici e i relativi eventi o che, per le loro caratteristiche oggettive, possano indicare un collegamento con l'organizzazione o lo svolgimento delle manifestazioni olimpiche
3. Il divieto di cui al comma 2 si applica in ogni caso alle parole «olimpico» e «olimpiade» in qualsiasi desinenza.
4. Le registrazioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle a tutti gli effetti di legge.
Art. 2.
(Titolarità del simbolo olimpico)
1. L'uso del simbolo olimpico, nonché dei segni di cui all'articolo 1, comma 2, come marchio o come altro segno distintivo dell'impresa, è riservato esclusivamente al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), al Comitato per l'organizzazione dei XX Giochi olimpici invernali - Torino 2006 (TOROC) e all'Agenzia per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali - Torino 2006, di cui alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, secondo le disposizioni contenute nel contratto sottoscritto a Seoul in data 19 giugno 1999 tra il CIO, il CONI e la città di Torino nonché ai soggetti espressamente autorizzati in forma scritta con contratti scritti, stipulati o approvati dal CIO.
2. è vietato pubblicizzare, detenere per farne commercio, porre in vendita, o mettere altrimenti in circolazione prodotti o servizi utilizzando segni distintivi di qualsiasi genere atti ad indurre in inganno il consumatore sull'esistenza di una licenza, autorizzazione o altra forma di associazione tra il prodotto o il servizio e il CIO o i Giochi olimpici.
3. è vietato intraprendere attività di commercializzazione parassita («ambush marketing»), intese quali attività parallele a quelle esercitate da enti economici o non economici, autorizzate dai soggetti organizzatori dell'evento sportivo, al fine di ricavarne un profitto economico.
4. I divieti di cui alla presente legge cessano di avere effetto il 31 dicembre 2006, fatto salvo quanto previsto dal citato trattato di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 434.
Art. 3.
(Sanzioni)
1. Il responsabile delle violazioni ai divieti previsti dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 100.000 euro, fatte salve le sanzioni già previste dalla legislazione vigente.
2. L'accertamento delle violazioni dei divieti di cui alla presente legge è affidato al Corpo della guardia di finanza, all'Arma dei carabinieri e alla Polizia di Stato, nonché all'autorità giudiziaria preposta per legge, i quali provvedono altresì al sequestro di tutto quanto risulti prodotto, messo in commercio, utilizzato o diffuso in violazione dei divieti stessi.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il CIO e gli enti economici e non economici, direttamente o a mezzo dei propri delegati, possono proporre a protezione del simbolo olimpico nonché dei segni costituiti da o contenenti le parole «olimpico», «Olimpiadi» e «Giochi olimpici» o il motto olimpico, anche da attività di commercializzazione parassita («ambush marketing»), ulteriori azioni, sia di merito che cautelari, previste dalla legislazione vigente o in applicazione del diritto internazionale di cui alla legge 31 maggio 1995, n. 218.