(OT) Conte²: governo, governicchio o governo del cacchio?
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Re: (OT) Conte²: governo, governicchio o governo del cacchio
E' un po' lungo ma penso di doverlo postare dato che Conte si spaccia per giurista.
FABIO RATTO TRABUCCO, Prime note al D.P.C.M. 8 marzo 2020: con l’emergenza Coronavirus la gerarchia delle fonti diventa un optional.
FABIO RATTO TRABUCCO (*)
Prime note al D.P.C.M. 8 marzo 2020: con l’emergenza
Coronavirus la gerarchia delle fonti diventa un optional
Apparentemente l’emergenza COVID-19, meglio noto come Coronavirus, ha mietuto vittime eccellenti e fra queste lo stesso Presidente del Consiglio. Evidentemente la patologia provoca anche effetti di natura amnesica laddove il medesimo risulta un esimio giurista ovvero professore ordinario di diritto civile nel rinomato Ateneo fiorentino epperò adotta atti lesivi della gerarchia delle fonti quali imposti dalla Costituzione in punto di diritto di circolazione.
L’atto dal medesimo sottoscritto in data 8 marzo 2020 appare un autentico monstrum giuridico degno di Capo dello Stato autoritario in fregio alle più basilari regole della gerarchia delle fonti del diritto. Per chi vede dall’estero la vicenda appare un Paese ripiegato su sé stesso davanti al certo baratro della recessione con annesso blocco dell’economia ed impennata del debito pubblico mentre l’esecutivo arranca in provvedimenti urgenti a raffica obliterando che limitazioni a diritti fondamentali non possono che passare per il Parlamento.
Orbene, nel marasma ed isteria collettiva che ha colpito il Paese a seguito della non meglio precisata introduzione del virus in Italia, gli effetti deleteri sono pacifici anche sulla normazione. Se il paziente zero resterà una chimera e a nulla é servito chiudere i collegamenti aerei con la Cina sin dal 31 gennaio 2020, se poi la gestione sanitaria sul territorio si é rivelata traballante anche in forza delle deficitarie risorse e strutture regionali. Il tutto per quanto l’area di primo contagio abbia riguardato le maggiori e più ricche regioni italiane, quali sono Lombardia e Veneto che, non a caso, hanno anche forti contatti commerciali con la Repubblica popolare cinese.
Il primo tentativo di reazione governativo all’emergenza é stata l’adozione del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, prontamente convertito in legge nell’arco di meno di due settimane, con cui veniva disposto un rigido cordone sanitario attorno agli undici Comuni dell’area del primo contagio. Nulla da eccepire al riguardo. Sono poi seguiti a stretto giro due ulteriori decreti legge relativi, rispettivamente, alle misure urgenti di sostegno a famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza sanitaria delle aree lodigiane e padovane colpite (d.l. 2 marzo 2020, n. 9), nonché in tema di misure straordinarie per contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria in gran parte congelata sino al 31 maggio 2020 (d.l. 8 marzo 2020, n. 11).
Tuttavia la decretazione del vertice governativo ha avuto una prima sinistra avvisaglia con il d.P.C.M. 1 marzo 2020, che richiama il predetto decreto legge recando “ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Tale atto giá limitava fortemente il diritto di circolazione dei residenti nei ridetti undici Comuni con il divieto di allontanamento (ma anche di accesso) dai (ai) ridetti Comuni.
Successivamente, allorquando s’é compreso che la curva epidemica non s’arrestava, complici evidenti violazioni ovvero strutture sanitarie al collasso, e l’Italia s’avviava a divenire il secondo Paese al mondo per contagi dopo quello d’origine del virus, tutti gli schemi sono saltati, vieppú con il patente rischio che il virus si diffondesse al sud a fronte di sistemi sanitari in parte deficitari di risorse umane, finanziarie e strumentali.
Tuttavia, non soltanto, e sarebbe fors’anche giustificabile nella crisi del momento, sono venuti meno gli schemi comunicativi a mezzo di fughe di notizie, smentite, conferme parziali, mezze parole e simili nella difficoltà di coordinamento fra Governo centrali e Regioni, la maggior parte delle quali a maggioranza politica di diverso rispetto all’esecutivo romano.
Infatti ciò che é stato letteralmente fatto a pezzi con il d.P.C.M. 8 marzo 2020, come forse mai nella storia repubblicana italiana, é il sistema delle fonti del diritto nei suoi più basilari elementi, peraltro nel silenzio generalizzato della stampa ma anche della stessa accademia giuridica che nulla ha eccepito.
Il nodo é che con un mero decreto notturno del Presidente del Consiglio dei Ministri sono state disposte draconiane limitazioni alla libera circolazione dei cittadini di una Regione e di ulteriori quattordici Province limitrofe (in realtà dapprima erano „solo” undici sulla base di una bozza del decreto circolata furtivamente a fronte della solita fuga di notizia avallata da funzionari governativi compiacenti con la stampa). Ulteriori obblighi, di solo poco inferiore impatto, sono stati altresì imposti sull’intero territorio nazionale. Sono di fatto imposti dei forti limiti alla mobilità in entrata e in uscita e all’interno delle aree indicate, di talché in concreto sono approntati posti di blocco lungo le autostrade, nelle stazioni e negli aeroporti, per invitare chi non è strettamente obbligato a muoversi a non uscire dai confini di zona.
Infatti, ciliegina sulla torta, si prevedono espressamente financo sanzioni penali nei confronti dei trasgressori quale contravvenzione per inosservanza del provvedimento dell’Autorità sanzionata alternativamente con arresto ed ammenda (art. 4, c. 2), che come ben noto costituisce una tipologia di delitto penalmente perseguibile d’ufficio. A nulla certo vale il richiamo espresso all’art. 3, c. 4, d.l. 6/2020, laddove si prevedeva che il mancato rispetto delle misure di contenimento previste nello stesso decreto era punito ex art. 650, codice penale. Esso ben era applicabile nelle sole aree degli undici Comuni di primo contagio che costituiscono ora solo una limitatissima porzione dell’areale di blocco della mobilità quasi totale. Tale pudico richiamo nella sua fattuale incoerenza appare anzi rendere ancor più gravemente dissimulatoria la volontà di dare credito (rectius, rango) legislativo ad una norma pacificamente e meramente amministrativa.
Sfruttare la fonte del decreto del Presidente del Consiglio per estendere tale fattispecie criminosa costituisce violazione dell’ulteriore principio basilare per cui le sanzioni penali devono essere tassativamente previste per mezzo della norma primaria. Il mero rinvio del decreto alla norma di legge pacificamente applicabile in diversa e minore area territoriale costituisce un aggiramento del divieto d’imporre sanzioni penali a mezzo atti amministrativi mascherato da un laconico richiamo ad una pregressa fonte primaria relativa a diverse aree.
Infatti, é pacifico che un decreto del Presidente del Consiglio nell’ordinamento giuridico italiano, è un mero atto amministrativo alla stregua del decreto ministeriale adottato da un Ministro nell’ambito delle materie di competenza del suo dicastero. Il valore normativo del d.P.C.M. é dunque meramente amministrativo di talché sará esclusivamente impugnabile avanti al Tribunale amministrativo competente (nel caso di specie il T.A.R. del Lazio avendo il decreto un’efficacia ultraregionale). A nulla vale del resto neppure l’espresso richiamo in incipit al medesimo d.P.C.M. della l. 23 agosto 1988, n. 400, in tema di organizzazione del Governo laddove in alcun modo la stessa avalla provvedimenti del vertice dell’esecutivo ovvero di un Ministro quali gravemente limitativi della libertà di circolazione anche in relazione all’ampiezza della zona coinvolta pari a circa un sesto dell’intera superficie del Paese.
Appare dunque evidente che tali norme avrebbero dovuto essere varate a mezzo decretazione d’urgenza con successiva conversione parlamentare in legge come del resto avvenuto con il decreto legge di fine febbraio ratificato dalle Camere il 4 marzo.
La vicenda assume quindi contorni grotteschi tra l’ipotesi dell’abbaglio del vertice governativo e dei relativi apparati ovvero l’ignavia d’evitare di sottoporre un secondo atto di più ampie restrizioni al Parlamento, rimasto peraltro del tutto inerte avanti a tale pacifico esproprio.
L’esecutivo, pur di non ricorrere ancora al decreto legge – sarebbe stato il quarto nell’arco di soli quindici giorni (un certo record nella storia repubblicana, vieppiú in ordine alla stessa causa d’urgenza pur in via incrementale) – ha preferito optare per un atto amministrativo che appare però pacificamente abnorme e lesivo delle più elementari regole in materia di fonti del diritto e dunque del tutto incostituzionale in relazione a più profili.
Il riferimento é ovviamente alla libertà di circolazione, ex art. 16, c. 1, Cost., da cui deriva che ogni individuo possa liberamente disporre della propria persona scegliendo dove, come e quando spostarsi, circolare e fissare la propria dimora sul territorio del Paese. Inoltre, si consideri la vigenza della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen che ha previsto e reso operative l’abolizione dei controlli alle frontiere interne per tutti i cittadini in partenza dall’Italia verso un Paese membro dell’UE e viceversa. Convenzione che peraltro, ad oggi, non é stata oggetto di sospensione dall’Italia a fronte dell’impellente emergenza sanitaria.
Al riguardo é ben noto che la libertà di circolazione e soggiorno è tutelata a mezzo di una riserva di legge rinforzata per contenuto. La Carta fondamentale riserva la materia alla sola legge e con draconiani limiti di contenuto della medesima. Infatti, le ridette limitazioni alla libertà di circolazione sono adottate dalla legge “in via generale per motivi di sanità o di sicurezza”, così come disposto dall’art. 16, c. 1, Cost. In quest’ambito rientrano tutti quei casi d’emergenza sanitaria come un’epidemia (o supposta tale) in atto, e dunque il concreto e reale pericolo di diffusione di patologie ritenute perigliose per la popolazione.
Del resto per insegnamento della Consulta le restrizioni devono non giá solo riferirsi a situazioni di carattere generale quali epidemie o pubbliche calamitá, ma anche che la legge deve essere applicabile alla generalitá dei cittadini e non a singole categorie [1]. Tali motivi sanitari possono derivare da situazioni generali o particolari quali la necessità d’evitare l’accesso a zone infette o pericolanti ovvero isolare soggetti contagiosi, come nel caso dell’emergenza COVID-19.
In tali frangenti la razionalizzazione della libertà di circolazione è ampiamente giustificata dalla tutela del diritto alla salute dei cittadini e particolarmente di coloro che non hanno contratto la patologia a cui fanno da contraltare i contagiati. Tuttavia la fonte di disciplina non può che essere quella primaria ovvero il decreto legge stante evidenti ragioni emergenziali.
Appare dunque pacificamente incostituzionale procedere a mezzo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ad imporre limitazioni alla libertà di circolazione di tal fatta. Tale atto si configura doppiamente lesivo della libertà di circolazione, in punto di lesione della gerarchia delle fonti e laddove prevede norme penali al suo interno in caso di violazione.
Diversamente dovremmo pensare ad un’evoluzione (ma sarebbe meglio dire involuzione) dei poteri del Presidente del Consiglio verso quelli del Capo di Stato russo laddove la relativa Carta ammette i decreti presidenziali (ukaz) aventi forza di legge ma che non possono modificare leggi già esistenti e che decade qualora venga approvata una legge del Parlamento (Duma) che disciplina il medesimo oggetto.
La redazione e pubblicazione del d.P.C.M. 8 marzo 2020 costituisce dunque non solo un evidente abbaglio governativo notturno nel marasma emergenziale, ma vieppiú un pacifico abuso in fregio alla rigida gerarchia delle fonti che imponeva il ricorso alla decretazione d’urgenza sotto riserva di conversione parlamentare onde limitare il diritto di circolazione di soggetti residenti e dimoranti in determinate aree del Paese.
Del resto non si vede come un tale atto possa reggere avanti al T.A.R. Lazio laddove non si tratta certo d’istituire un mera zona a traffico limitato. Infatti, é ben noto che limitazioni alla libertà di circolazione e di iniziativa economica a mezzo ordinanze sindacali sono del tutto giustificabili [2] allorquando scaturiscono dall’esigenza di tutela del patrimonio culturale ed ambientale dell’area, cui la Costituzione riconosce valore primario [3].
Limitare la libertà di locomozione per mezzo di un atto amministrativo appare alla stregua di sinistri regimi autoritari ovvero di Presidenti di Paesi con tradizioni democratico-culturali ben diversi dalla nostra, a nulla valendo che il mezzo valga il fine dell’emergenza sanitaria in corso (ammesso che la curva epidemica decresca per l’effetto del ridetto decreto, elemento che alcun esperto può assicurare alla luce di una forma virale comparsa solo alcuni mesi fa e di cui si sta completando la mappatura genica a fini vaccinali).
L’aver evitato la decretazione d’urgenza, pur così abusata nei decenni scorsi, grida ora vendetta ed accettare che un Presidente del Consiglio con „misero” proprio decreto possa imporre vincoli alla libera circolazione dei cittadini, financo sotto minaccia di sanzione penale, costituisce un chiaro abuso di poteri di cui non soltanto il medesimo s’assume la responsabilità politica (e ci mancherebbe non lo facesse) ma anche quella giuridica di aver defraudato il Parlamento della titolarità a sanzionare tali limitazioni del diritto di circolazione di un’ampia area del Paese ma, in generale, di fatto di tutto il Paese.
A ben vedere appare ancora una volta l’incapacità gestionale delle istituzioni governative italiane. A fronte di crisi emergenziali si forniscono risposte con mezzi spesso inadeguati se non del tutto incostituzionali come nel caso di specie. I motivi per cui tali limitazioni non sono state adottate a mezzo decretazione d’urgenza non sono stati chiariti e forse mai lo saranno, nel silenzio generalizzato delle opposizioni, della stampa e, soprattutto, del Parlamento in sé.
Tuttavia, di fatto, e a ben vedere, il rischio maggiore è quello di aver creato un precedente con tale insulso provvedimento governativo domenicale sanzionando poteri emergenziali in capo al Presidente del Consiglio in fregio alle regole costituzionali sul diritto di circolazione.
L’emergenza COVID-19, nella sua spirale perversa, appare recare con sé una sorta di „russificazione” dei poteri della figura del Presidente del Consiglio che in realtà non giova ad alcuno. Salvo dover ritenere fondata la nostra Repubblica per mezzo del vertice governativo che sovverte la gerarchia delle fonti ed impone financo sanzioni penali a mezzo di proprio atto amministrativo in fregio ai poteri parlamentari. Quale sarà dunque il prossimo passo: la detenzione amministrativa quale (anch’essa) prevista dalle norme russe [4]?
—————————————————————————————-
* Professore a contratto in Diritto pubblico comparato nell’Università di Cassino e del Lazio meridionale.
[1] Corte cost.le, n. 2/1956.
[2] Cons. Stato, sez. V, 13 novembre 2015, n. 5191; Cons. Stato, sez. V, 7 novembre 2012, n. 4386; ord. Cons. Stato, sez. V, 25 luglio 2012, n. 2898; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 13 giugno 2013, n. 1546; ord. TAR Lombardia, Milano, sez. II, 28 marzo 2013, n. 802; ord. TAR Lombardia, Milano, sez. III, 13 dicembre 2012, n. 1720; ord. TAR Lombardia, Milano, sez. III, 8 ottobre 2012, n. 1402; ord. TAR Lombardia, Milano, sez. III, 30 aprile 2012, n. 606; Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2009, n. 596.
[3] Cfr. M. Calabrò, Istituzione di una zona a traffico limitato e profili di criticità connessi alla previsione di limitazioni alla libertà di circolazione stradale, in Il Foro Amministrativo C.d.S., 2009, 7-8, 1754-1778 e S. Amorosino, Le limitazioni amministrative alla circolazione: profili critici, in Il Foro amministrativo T.A.R., 2003, 11, 3403-3411.
FABIO RATTO TRABUCCO, Prime note al D.P.C.M. 8 marzo 2020: con l’emergenza Coronavirus la gerarchia delle fonti diventa un optional.
FABIO RATTO TRABUCCO (*)
Prime note al D.P.C.M. 8 marzo 2020: con l’emergenza
Coronavirus la gerarchia delle fonti diventa un optional
Apparentemente l’emergenza COVID-19, meglio noto come Coronavirus, ha mietuto vittime eccellenti e fra queste lo stesso Presidente del Consiglio. Evidentemente la patologia provoca anche effetti di natura amnesica laddove il medesimo risulta un esimio giurista ovvero professore ordinario di diritto civile nel rinomato Ateneo fiorentino epperò adotta atti lesivi della gerarchia delle fonti quali imposti dalla Costituzione in punto di diritto di circolazione.
L’atto dal medesimo sottoscritto in data 8 marzo 2020 appare un autentico monstrum giuridico degno di Capo dello Stato autoritario in fregio alle più basilari regole della gerarchia delle fonti del diritto. Per chi vede dall’estero la vicenda appare un Paese ripiegato su sé stesso davanti al certo baratro della recessione con annesso blocco dell’economia ed impennata del debito pubblico mentre l’esecutivo arranca in provvedimenti urgenti a raffica obliterando che limitazioni a diritti fondamentali non possono che passare per il Parlamento.
Orbene, nel marasma ed isteria collettiva che ha colpito il Paese a seguito della non meglio precisata introduzione del virus in Italia, gli effetti deleteri sono pacifici anche sulla normazione. Se il paziente zero resterà una chimera e a nulla é servito chiudere i collegamenti aerei con la Cina sin dal 31 gennaio 2020, se poi la gestione sanitaria sul territorio si é rivelata traballante anche in forza delle deficitarie risorse e strutture regionali. Il tutto per quanto l’area di primo contagio abbia riguardato le maggiori e più ricche regioni italiane, quali sono Lombardia e Veneto che, non a caso, hanno anche forti contatti commerciali con la Repubblica popolare cinese.
Il primo tentativo di reazione governativo all’emergenza é stata l’adozione del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, prontamente convertito in legge nell’arco di meno di due settimane, con cui veniva disposto un rigido cordone sanitario attorno agli undici Comuni dell’area del primo contagio. Nulla da eccepire al riguardo. Sono poi seguiti a stretto giro due ulteriori decreti legge relativi, rispettivamente, alle misure urgenti di sostegno a famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza sanitaria delle aree lodigiane e padovane colpite (d.l. 2 marzo 2020, n. 9), nonché in tema di misure straordinarie per contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria in gran parte congelata sino al 31 maggio 2020 (d.l. 8 marzo 2020, n. 11).
Tuttavia la decretazione del vertice governativo ha avuto una prima sinistra avvisaglia con il d.P.C.M. 1 marzo 2020, che richiama il predetto decreto legge recando “ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Tale atto giá limitava fortemente il diritto di circolazione dei residenti nei ridetti undici Comuni con il divieto di allontanamento (ma anche di accesso) dai (ai) ridetti Comuni.
Successivamente, allorquando s’é compreso che la curva epidemica non s’arrestava, complici evidenti violazioni ovvero strutture sanitarie al collasso, e l’Italia s’avviava a divenire il secondo Paese al mondo per contagi dopo quello d’origine del virus, tutti gli schemi sono saltati, vieppú con il patente rischio che il virus si diffondesse al sud a fronte di sistemi sanitari in parte deficitari di risorse umane, finanziarie e strumentali.
Tuttavia, non soltanto, e sarebbe fors’anche giustificabile nella crisi del momento, sono venuti meno gli schemi comunicativi a mezzo di fughe di notizie, smentite, conferme parziali, mezze parole e simili nella difficoltà di coordinamento fra Governo centrali e Regioni, la maggior parte delle quali a maggioranza politica di diverso rispetto all’esecutivo romano.
Infatti ciò che é stato letteralmente fatto a pezzi con il d.P.C.M. 8 marzo 2020, come forse mai nella storia repubblicana italiana, é il sistema delle fonti del diritto nei suoi più basilari elementi, peraltro nel silenzio generalizzato della stampa ma anche della stessa accademia giuridica che nulla ha eccepito.
Il nodo é che con un mero decreto notturno del Presidente del Consiglio dei Ministri sono state disposte draconiane limitazioni alla libera circolazione dei cittadini di una Regione e di ulteriori quattordici Province limitrofe (in realtà dapprima erano „solo” undici sulla base di una bozza del decreto circolata furtivamente a fronte della solita fuga di notizia avallata da funzionari governativi compiacenti con la stampa). Ulteriori obblighi, di solo poco inferiore impatto, sono stati altresì imposti sull’intero territorio nazionale. Sono di fatto imposti dei forti limiti alla mobilità in entrata e in uscita e all’interno delle aree indicate, di talché in concreto sono approntati posti di blocco lungo le autostrade, nelle stazioni e negli aeroporti, per invitare chi non è strettamente obbligato a muoversi a non uscire dai confini di zona.
Infatti, ciliegina sulla torta, si prevedono espressamente financo sanzioni penali nei confronti dei trasgressori quale contravvenzione per inosservanza del provvedimento dell’Autorità sanzionata alternativamente con arresto ed ammenda (art. 4, c. 2), che come ben noto costituisce una tipologia di delitto penalmente perseguibile d’ufficio. A nulla certo vale il richiamo espresso all’art. 3, c. 4, d.l. 6/2020, laddove si prevedeva che il mancato rispetto delle misure di contenimento previste nello stesso decreto era punito ex art. 650, codice penale. Esso ben era applicabile nelle sole aree degli undici Comuni di primo contagio che costituiscono ora solo una limitatissima porzione dell’areale di blocco della mobilità quasi totale. Tale pudico richiamo nella sua fattuale incoerenza appare anzi rendere ancor più gravemente dissimulatoria la volontà di dare credito (rectius, rango) legislativo ad una norma pacificamente e meramente amministrativa.
Sfruttare la fonte del decreto del Presidente del Consiglio per estendere tale fattispecie criminosa costituisce violazione dell’ulteriore principio basilare per cui le sanzioni penali devono essere tassativamente previste per mezzo della norma primaria. Il mero rinvio del decreto alla norma di legge pacificamente applicabile in diversa e minore area territoriale costituisce un aggiramento del divieto d’imporre sanzioni penali a mezzo atti amministrativi mascherato da un laconico richiamo ad una pregressa fonte primaria relativa a diverse aree.
Infatti, é pacifico che un decreto del Presidente del Consiglio nell’ordinamento giuridico italiano, è un mero atto amministrativo alla stregua del decreto ministeriale adottato da un Ministro nell’ambito delle materie di competenza del suo dicastero. Il valore normativo del d.P.C.M. é dunque meramente amministrativo di talché sará esclusivamente impugnabile avanti al Tribunale amministrativo competente (nel caso di specie il T.A.R. del Lazio avendo il decreto un’efficacia ultraregionale). A nulla vale del resto neppure l’espresso richiamo in incipit al medesimo d.P.C.M. della l. 23 agosto 1988, n. 400, in tema di organizzazione del Governo laddove in alcun modo la stessa avalla provvedimenti del vertice dell’esecutivo ovvero di un Ministro quali gravemente limitativi della libertà di circolazione anche in relazione all’ampiezza della zona coinvolta pari a circa un sesto dell’intera superficie del Paese.
Appare dunque evidente che tali norme avrebbero dovuto essere varate a mezzo decretazione d’urgenza con successiva conversione parlamentare in legge come del resto avvenuto con il decreto legge di fine febbraio ratificato dalle Camere il 4 marzo.
La vicenda assume quindi contorni grotteschi tra l’ipotesi dell’abbaglio del vertice governativo e dei relativi apparati ovvero l’ignavia d’evitare di sottoporre un secondo atto di più ampie restrizioni al Parlamento, rimasto peraltro del tutto inerte avanti a tale pacifico esproprio.
L’esecutivo, pur di non ricorrere ancora al decreto legge – sarebbe stato il quarto nell’arco di soli quindici giorni (un certo record nella storia repubblicana, vieppiú in ordine alla stessa causa d’urgenza pur in via incrementale) – ha preferito optare per un atto amministrativo che appare però pacificamente abnorme e lesivo delle più elementari regole in materia di fonti del diritto e dunque del tutto incostituzionale in relazione a più profili.
Il riferimento é ovviamente alla libertà di circolazione, ex art. 16, c. 1, Cost., da cui deriva che ogni individuo possa liberamente disporre della propria persona scegliendo dove, come e quando spostarsi, circolare e fissare la propria dimora sul territorio del Paese. Inoltre, si consideri la vigenza della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen che ha previsto e reso operative l’abolizione dei controlli alle frontiere interne per tutti i cittadini in partenza dall’Italia verso un Paese membro dell’UE e viceversa. Convenzione che peraltro, ad oggi, non é stata oggetto di sospensione dall’Italia a fronte dell’impellente emergenza sanitaria.
Al riguardo é ben noto che la libertà di circolazione e soggiorno è tutelata a mezzo di una riserva di legge rinforzata per contenuto. La Carta fondamentale riserva la materia alla sola legge e con draconiani limiti di contenuto della medesima. Infatti, le ridette limitazioni alla libertà di circolazione sono adottate dalla legge “in via generale per motivi di sanità o di sicurezza”, così come disposto dall’art. 16, c. 1, Cost. In quest’ambito rientrano tutti quei casi d’emergenza sanitaria come un’epidemia (o supposta tale) in atto, e dunque il concreto e reale pericolo di diffusione di patologie ritenute perigliose per la popolazione.
Del resto per insegnamento della Consulta le restrizioni devono non giá solo riferirsi a situazioni di carattere generale quali epidemie o pubbliche calamitá, ma anche che la legge deve essere applicabile alla generalitá dei cittadini e non a singole categorie [1]. Tali motivi sanitari possono derivare da situazioni generali o particolari quali la necessità d’evitare l’accesso a zone infette o pericolanti ovvero isolare soggetti contagiosi, come nel caso dell’emergenza COVID-19.
In tali frangenti la razionalizzazione della libertà di circolazione è ampiamente giustificata dalla tutela del diritto alla salute dei cittadini e particolarmente di coloro che non hanno contratto la patologia a cui fanno da contraltare i contagiati. Tuttavia la fonte di disciplina non può che essere quella primaria ovvero il decreto legge stante evidenti ragioni emergenziali.
Appare dunque pacificamente incostituzionale procedere a mezzo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ad imporre limitazioni alla libertà di circolazione di tal fatta. Tale atto si configura doppiamente lesivo della libertà di circolazione, in punto di lesione della gerarchia delle fonti e laddove prevede norme penali al suo interno in caso di violazione.
Diversamente dovremmo pensare ad un’evoluzione (ma sarebbe meglio dire involuzione) dei poteri del Presidente del Consiglio verso quelli del Capo di Stato russo laddove la relativa Carta ammette i decreti presidenziali (ukaz) aventi forza di legge ma che non possono modificare leggi già esistenti e che decade qualora venga approvata una legge del Parlamento (Duma) che disciplina il medesimo oggetto.
La redazione e pubblicazione del d.P.C.M. 8 marzo 2020 costituisce dunque non solo un evidente abbaglio governativo notturno nel marasma emergenziale, ma vieppiú un pacifico abuso in fregio alla rigida gerarchia delle fonti che imponeva il ricorso alla decretazione d’urgenza sotto riserva di conversione parlamentare onde limitare il diritto di circolazione di soggetti residenti e dimoranti in determinate aree del Paese.
Del resto non si vede come un tale atto possa reggere avanti al T.A.R. Lazio laddove non si tratta certo d’istituire un mera zona a traffico limitato. Infatti, é ben noto che limitazioni alla libertà di circolazione e di iniziativa economica a mezzo ordinanze sindacali sono del tutto giustificabili [2] allorquando scaturiscono dall’esigenza di tutela del patrimonio culturale ed ambientale dell’area, cui la Costituzione riconosce valore primario [3].
Limitare la libertà di locomozione per mezzo di un atto amministrativo appare alla stregua di sinistri regimi autoritari ovvero di Presidenti di Paesi con tradizioni democratico-culturali ben diversi dalla nostra, a nulla valendo che il mezzo valga il fine dell’emergenza sanitaria in corso (ammesso che la curva epidemica decresca per l’effetto del ridetto decreto, elemento che alcun esperto può assicurare alla luce di una forma virale comparsa solo alcuni mesi fa e di cui si sta completando la mappatura genica a fini vaccinali).
L’aver evitato la decretazione d’urgenza, pur così abusata nei decenni scorsi, grida ora vendetta ed accettare che un Presidente del Consiglio con „misero” proprio decreto possa imporre vincoli alla libera circolazione dei cittadini, financo sotto minaccia di sanzione penale, costituisce un chiaro abuso di poteri di cui non soltanto il medesimo s’assume la responsabilità politica (e ci mancherebbe non lo facesse) ma anche quella giuridica di aver defraudato il Parlamento della titolarità a sanzionare tali limitazioni del diritto di circolazione di un’ampia area del Paese ma, in generale, di fatto di tutto il Paese.
A ben vedere appare ancora una volta l’incapacità gestionale delle istituzioni governative italiane. A fronte di crisi emergenziali si forniscono risposte con mezzi spesso inadeguati se non del tutto incostituzionali come nel caso di specie. I motivi per cui tali limitazioni non sono state adottate a mezzo decretazione d’urgenza non sono stati chiariti e forse mai lo saranno, nel silenzio generalizzato delle opposizioni, della stampa e, soprattutto, del Parlamento in sé.
Tuttavia, di fatto, e a ben vedere, il rischio maggiore è quello di aver creato un precedente con tale insulso provvedimento governativo domenicale sanzionando poteri emergenziali in capo al Presidente del Consiglio in fregio alle regole costituzionali sul diritto di circolazione.
L’emergenza COVID-19, nella sua spirale perversa, appare recare con sé una sorta di „russificazione” dei poteri della figura del Presidente del Consiglio che in realtà non giova ad alcuno. Salvo dover ritenere fondata la nostra Repubblica per mezzo del vertice governativo che sovverte la gerarchia delle fonti ed impone financo sanzioni penali a mezzo di proprio atto amministrativo in fregio ai poteri parlamentari. Quale sarà dunque il prossimo passo: la detenzione amministrativa quale (anch’essa) prevista dalle norme russe [4]?
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* Professore a contratto in Diritto pubblico comparato nell’Università di Cassino e del Lazio meridionale.
[1] Corte cost.le, n. 2/1956.
[2] Cons. Stato, sez. V, 13 novembre 2015, n. 5191; Cons. Stato, sez. V, 7 novembre 2012, n. 4386; ord. Cons. Stato, sez. V, 25 luglio 2012, n. 2898; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 13 giugno 2013, n. 1546; ord. TAR Lombardia, Milano, sez. II, 28 marzo 2013, n. 802; ord. TAR Lombardia, Milano, sez. III, 13 dicembre 2012, n. 1720; ord. TAR Lombardia, Milano, sez. III, 8 ottobre 2012, n. 1402; ord. TAR Lombardia, Milano, sez. III, 30 aprile 2012, n. 606; Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2009, n. 596.
[3] Cfr. M. Calabrò, Istituzione di una zona a traffico limitato e profili di criticità connessi alla previsione di limitazioni alla libertà di circolazione stradale, in Il Foro Amministrativo C.d.S., 2009, 7-8, 1754-1778 e S. Amorosino, Le limitazioni amministrative alla circolazione: profili critici, in Il Foro amministrativo T.A.R., 2003, 11, 3403-3411.
MEGLIO LICANTROPI CHE FILANTROPI
Baalkaan hai la machina targata Sassari?
VE LA MERITATE GEGGIA
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Re: (OT) Conte²: governo, governicchio o governo del cacchio
Sicuramente è tutto vero quello che scrive tale Ratto Trabucco, ma in questo contesto si rivela ratto di nome e di fatto. 

La via più breve tra due cuori è il pene
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Re: (OT) Conte²: governo, governicchio o governo del cacchio
dici?CanellaBruneri ha scritto:Conte va benissimo per ora, il cecchinaggio arriverà poi.cicciuzzo ha scritto:@canella: Conte è un mediocre ok, ma chi doveva esserci al suo posto, il solito tecnico giusto? Stai parlando di Draghi no? l'italiano ha memoria corta. o, come ha detto qualcuno, è un coglione (cit.)
Draghi è "anche" tecnico.
Diciamo che Conte non piace alla gente che piace (oddio mi sembra di essere markome quando fa i trailer)
dicono invece il contrario. chi controlla e osserva vede chi ce sul mercato:
Zingaretti non esiste
Renzi, nonostante una buona rete di amicizie importanti in tutto il mondo (fuori dall'Italia) che conta: politica, finanza. In Italia invece anche i bambini lo "odiano"
a destra ce Salvini. Che dopo l'ennesimo gesto da vigliacco quando ad agosto è scappato invece di prendersi il paese, ha perso tanto.
Perchè non è la prima volta cheil Salvini nella sua lunga vita politica, quando ce da chiaccherare e urlare e dire che farà è il top. Ma poi quando è il momento di prendersi il comando, si tira indietro. Inaffidabile il responso.
La Meloni. La Meloni ha di contro il fatto che pare una che sbrocchi in fretta. Non va bene neanche questo.
Conte è perfetto. Ha dimostrato competenza, bell'aspetto fisico. Si veste bene. Parla bene. Parla le lingue straniere. Si fa capire e capisce. Trasmette tranquillità e competenza.
Si va avanti con lui.
A meno che scenda in campo Sala Giuseppe o il Gori Giorgio.
Li vedo entrambi avvantaggiati sul Conte, per un discorso che hanno un'ottima rete di contatti importanti nel mondo dell'arte, cultura, volontariato, società civile, nani e ballerine, cantanti pop e artisti snob. Abbracciano un mondo enorme.
Oltre ad avere ottime capacità comunicative ed empatiche e sapersi muoversi e rigirarsi con abilità.
Bisogna vedere come proseguirà questa cosa del Covid.
Se Conte sarà il condottiero vincente, Sala e Gori eviteranno di sfidarlo. Tanto chiunque verrebbe sconfitto.
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Re: (OT) Conte²: governo, governicchio o governo del cacchio
Kowalski ha scritto:non l'ho ancora letto quindi spero di sbagliare, ma da quanto riportano i giornali noto:cicciuzzo ha scritto:persino più "ampio" di quanto non si immaginasse
- 600€ come buono per le babysitter
- 500€ una tantum per le partita IVA
Mi sembra giusto, di questi tempi conviene di più fare la baby sitter che avere una partita IVA.
- Operai in cassa integrazione
- dipendenti pubblici con lo stipendio
- statalizzazione alitalia (azienda fallita)
(tanti voti, pochi contributi)
- autonomi con meno di una babysitter
(pochi voti, tanti contributi)
Certo che magari Conte ne esce bene ma gli autonomi fanno benissimo ad evadere e fare nero, dovevano farne di più.
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L’unico comunista o marxista buono, è quello in una tomba senza nome
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Linegoco: "...e se anche fosse (il fallimento della produzione pornografica) chi se ne importa? Nessuno sano di mente si mette a pagare qualcuno solo perché altrimenti fallisce...è ridicolo, ci si dovrebbe impoverire per arricchire altri?"
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"Usare questo o quello studio come bandiera per sostenere una tesi piuttosto che l'altra è sbagliato."
--
Oscar: Quello che i miei studi non mi hanno ancora detto con certezza e’ se sono gli italiani a generare PD (senza articolo davanti come sinonimo di sostanza di scarto) o se e’ il PD a generare gli italiani.
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Linegoco: "...e se anche fosse (il fallimento della produzione pornografica) chi se ne importa? Nessuno sano di mente si mette a pagare qualcuno solo perché altrimenti fallisce...è ridicolo, ci si dovrebbe impoverire per arricchire altri?"
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Oscar: Quello che i miei studi non mi hanno ancora detto con certezza e’ se sono gli italiani a generare PD (senza articolo davanti come sinonimo di sostanza di scarto) o se e’ il PD a generare gli italiani.
Re: (OT) Conte²: governo, governicchio o governo del cacchio
a quanto pare le sorprese non mancano in questo decreto "persino più ampio". Sembra che i 500€ una tantum andranno solo a chi è iscritto all'INPS, tutte le categorie di liberi professionisti obbligati (attenzione, non è una scelta) ad avere un cassa previdenziale alternativa sembra siano escluse. Quindi devo aggiornare la graduatoria aggiungendo il sempreverde reddito di cittadinanza a dimostrazione di come chi più lavora (e di conseguenza dà) più riceve dal nostro stato:Kowalski ha scritto:non l'ho ancora letto quindi spero di sbagliare, ma da quanto riportano i giornali noto:cicciuzzo ha scritto:persino più "ampio" di quanto non si immaginasse
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Mi sembra giusto, di questi tempi conviene di più fare la baby sitter che avere una partita IVA.
- 780€ reddito di cittadinanza
- 600€ come buono per le babysitter
- 500€ una tantum per le partita IVA iscritte INPS
- un cazzo per tutte le P.IVA iscritte a casse previdenziali "private" (architetti, ingegneri, avvocati, giornalisti, veterinari, geometri, psicologi, periti industriali, biologi, agronomi, ecc. ecc.)
Fortunatamente la versione definitiva del decreto non è stata ancora firmata (ma si può? Mi sembra di essere ad un esame quando il prof doveva girare tra i banchi per strappare di mano gli scritti di quelli che non finivano mai) e forse qualcosa verrà modificato. Nell'elenco dei dimenticati ci sono anche i giornalisti, categoria che è meglio non fare incazzare, anche se immagino che in questi giorni stiano lavorando più di del solito.
Ultima modifica di Kowalski il 17/03/2020, 19:23, modificato 1 volta in totale.
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Re: (OT) Conte²: governo, governicchio o governo del cacchio
Cicciuzzooooo vieni qui!!!!giorgiograndi ha scritto: - Operai in cassa integrazione
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Vai attacca!!! Bravo cane, dai dai! Daje a Giorgione nostro!
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Re: (OT) Conte²: governo, governicchio o governo del cacchio
Io non capisco questo. Va bene se dai un incentivo a chi lavora nel settore medico ma dato che i soldi non sono tanti perchè li dai a chi può lavorare piuttosto che a chi hai costretto a stare chiuso?Bonus di 100 euro per chi va al lavoro in sede – Ai lavoratori dipendenti con reddito lordo fino a 40mila euro che continueranno a lavorare nelle loro sedi di lavoro (non in smart working) verrà riconosciuto un ‘bonus’ di 100 euro per il mese di marzo, sotto forma di riduzione del cuneo fiscale, in proporzione ai giorni lavorati.
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Quando la fatica supera il gusto e ora di lasciar perdere la Patacca e attaccarsi al lambrusco. Giacobazzi
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Re: (OT) Conte²: governo, governicchio o governo del cacchio
se si parla di partita iva perchè andrebbe escluso qualcuno? probabilmente l'inps è solo l'ente pagatore. una mia amica architetto di Genova mi ha detto che ha già fatto accesso al portale inps e non ha avuto nulla di ostativoKowalski ha scritto:a quanto pare le sorprese non mancano in questo decreto "persino più ampio". Sembra che i 500€ una tantum andranno solo a chi è iscritto all'INPS, tutte le categorie di liberi professionisti obbligati (attenzione, non è una scelta) ad avere un cassa previdenziale alternativa sembra siano escluse. Quindi devo aggiornare la graduatoria aggiungendo il sempreverde reddito di cittadinanza a dimostrazione di come chi più lavora (e di conseguenza dà) più riceve dal nostro stato:Kowalski ha scritto:non l'ho ancora letto quindi spero di sbagliare, ma da quanto riportano i giornali noto:cicciuzzo ha scritto:persino più "ampio" di quanto non si immaginasse
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Fortunatamente la versione definitiva del decreto non è stata ancora firmata (ma si può? Mi sembra di essere ad un esame quando il prof doveva girare tra i banchi per strappare di mano gli scritti di quelli che non finivano mai) e forse qualcosa verrà modificato. Nell'elenco dei dimenticati ci sono anche i giornalisti, categoria che è meglio non fare incazzare, anche se immagino che in questi giorni stiano lavorando più di del solito.
Il sentimento più sincero rimane sempre l'erezione
Re: (OT) Conte²: governo, governicchio o governo del cacchio
Capitanvideo ha scritto:Cicciuzzooooo vieni qui!!!!giorgiograndi ha scritto: - Operai in cassa integrazione
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Vai attacca!!! Bravo cane, dai dai! Daje a Giorgione nostro!
sarebbe più giusta una Italia in cui presentandosi in Via Vittorio Veneto 197 venisse chiesta la dichiarazione dei redditi.
5475 euro di imponibile? fai l'idraulico? a casa!
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Re: (OT) Conte²: governo, governicchio o governo del cacchio
Invece i 5 milioni di 80enni, in pensione da 30, che ricevono in regalo 2000€ al mese da almeno 20 anni, quelli vanno bene.cicciuzzo ha scritto: sarebbe più giusta una Italia in cui presentandosi in Via Vittorio Veneto 197 venisse chiesta la dichiarazione dei redditi.
5475 euro di imponibile? fai l'idraulico? a casa!

Sono peggio degli evasori, in quanto prendono denaro che non hanno mai pagato, e senza rischio della GDF!
Perché gli evasori sanno di sbagliare, questi invece se provi a dirgli "beh, però lei sta prendendo del denaro che non ha versato..:" impazziscono, ti mandano affanculo. Anzi si lamentano che è bassa

P.S. Gli evasori sbagliano perché conoscendo il Paese, non dovrebbero proprio fare impresa. Dovrebbero farla altrove. Se ti accanisci a voler fare impresa qui, cazzi tuoi. Paghi. Sei scemo, quindi paghi.
Ultima modifica di Capitanvideo il 17/03/2020, 20:05, modificato 1 volta in totale.
“Il più bravo, anche se è il più bravo e ne si ammiri il talento, non può prendersi tutto”
Re: (OT) Conte²: governo, governicchio o governo del cacchio
fra un mese TUTTI MORTI….
Re: (OT) Conte²: governo, governicchio o governo del cacchio
Ma anche no... c'è il fwp da fare...fender ha scritto:fra un mese TUTTI MORTI….
"Ladies and gentlemen, please stand up for the National Anthem of the German Democratic Republic:
https://youtu.be/3AhIJB9jpWQ"
https://youtu.be/3AhIJB9jpWQ"
Re: (OT) Conte²: governo, governicchio o governo del cacchio
cicciuzzo ha scritto:se si parla di partita iva perchè andrebbe escluso qualcuno? probabilmente l'inps è solo l'ente pagatore.
Ah non lo so, dovresti chiederlo ai geni che stanno scrivendo il decreto. Al momento è così ma non dispero in un cambiamento.
La BOZZA del decreto all'art.43 recita:
Vedremo come andrà a finire.Articolo 43
“Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal
virus COVID-19”
1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi, ivi
inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai
decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, che – in conseguenza
dll’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il
loro rapporto di lavoro, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a
garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità,
nei limiti di spesa 200 300 milioni di euro per l’anno 2020. Le disposizioni attuative per la
gestione del Fondo saranno concordate con le associazioni delle Casse professionali cui potrà
essere destinata quota parte del Fondo stesso.
2. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni
dall’entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità di cui al comma 1.
ammazza, la tua amica architetta è già riuscita ad avere un nulla di ostativo (qualsiasi cosa questo voglia dire, l'accesso al portale INPS non mi sembra abbia mia avuto restrizioni all'accesso) prima ancora della pubblicazione del decreto? Che efficenza! E poi c'è chi si lamenta della lentezza della burocraziacicciuzzo ha scritto:una mia amica architetto di Genova mi ha detto che ha già fatto accesso al portale inps e non ha avuto nulla di ostativo

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Re: (OT) Conte²: governo, governicchio o governo del cacchio
Dovrebbe essere emendato. In effetto i 600 Euro una tantum sono ridicoli. ora, come mai serve liquiditàKowalski ha scritto:cicciuzzo ha scritto:se si parla di partita iva perchè andrebbe escluso qualcuno? probabilmente l'inps è solo l'ente pagatore.
Ah non lo so, dovresti chiederlo ai geni che stanno scrivendo il decreto. Al momento è così ma non dispero in un cambiamento.
La BOZZA del decreto all'art.43 recita:Vedremo come andrà a finire.Articolo 43
“Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal
virus COVID-19”
1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi, ivi
inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai
decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, che – in conseguenza
dll’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il
loro rapporto di lavoro, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a
garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità,
nei limiti di spesa 200 300 milioni di euro per l’anno 2020. Le disposizioni attuative per la
gestione del Fondo saranno concordate con le associazioni delle Casse professionali cui potrà
essere destinata quota parte del Fondo stesso.
2. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni
dall’entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità di cui al comma 1.
ammazza, la tua amica architetta è già riuscita ad avere un nulla di ostativo (qualsiasi cosa questo voglia dire, l'accesso al portale INPS non mi sembra abbia mia avuto restrizioni all'accesso) prima ancora della pubblicazione del decreto? Che efficenza! E poi c'è chi si lamenta della lentezza della burocraziacicciuzzo ha scritto:una mia amica architetto di Genova mi ha detto che ha già fatto accesso al portale inps e non ha avuto nulla di ostativo
"This machine kills fascists" scritto su tutte le chitarre di Woody Guthrie
Ehi, campione, che cosa è il pugilato?..." la boxe...uhm....la boxe è quella cosa che tutti gli sport cercano di imitare" (S. Liston)
"Gli fuma gli fuma, va come gli fuma l'angelomario va, gli fuma , gli fuma, altroche'" (cit. ziggy7)
"Ho un'età elegante" (cit. Lilith, Miss Spring)
Ehi, campione, che cosa è il pugilato?..." la boxe...uhm....la boxe è quella cosa che tutti gli sport cercano di imitare" (S. Liston)
"Gli fuma gli fuma, va come gli fuma l'angelomario va, gli fuma , gli fuma, altroche'" (cit. ziggy7)
"Ho un'età elegante" (cit. Lilith, Miss Spring)
Re: (OT) Conte²: governo, governicchio o governo del cacchio
600€ per le babysitter, per i liberi professionisti iscritti INPS o alla gesione separata INPS 500€. Per i professionisti iscritti a casse previdenziali autonome (la cui iscrizione è obbligatoria) al momento non si sa. Per gli architetti, ad esempio, pare verrà riconosciuto qualcosa solo se nel 2019 hanno dichiarato un reddito inferiore ai 10.000€, ignoro quali limiti si inventeranno le altre casse per i loro iscritti.CanellaBruneri ha scritto:Dovrebbe essere emendato. In effetto i 600 Euro una tantum sono ridicoli. ora, come mai serve liquidità
Per ulteriori commenti aspetto di vedere qualcosa di definitivo, per ora si sta ragionando ancora su una bozza.