[O.T.] Stalking, invidia, e gli altri 6 vizi capitali

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Re: Re:

#181 Messaggio da Bardamu »

El Diablo ha scritto:
fredelux ha scritto:Una mia amica è stata vittima di STALKING da parte di uno pseudo signore rompicazzo......dopo le tante telefonate e parole in cui si invitava il tale a non rompere piu', ci siamo presentati sotto casa sua con 2 macchine..... 5 amici 3 amici calabresi e lei......dopo una bella chiaccherata a "4 occhi" il personaggio non si è fatto più sentire.
Mi presenti i tuoi amici?
Ne avrei bisogno in questo periodo.

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Re: [O.T.] Stalking, invidia, e gli altri 6 vizi capitali

#182 Messaggio da Paperinik »

Posso denunciare dostum per stalking?
"E' impossibile", disse il cervello.
"Provaci!", sussurrò il cuore.
"Vai via, brutto!", urlò la ragazza.

06/06/2019 FIRENZE LIBERA
https://www.youtube.com/watch?v=0Zp9AmCfWbI

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Re: [O.T.] Stalking, invidia, e gli altri 6 vizi capitali

#183 Messaggio da El Diablo »

Le leggi attuali sullo stalking sono alquanto aleatorie, basta vedere gli ultimi casi di cronaca (ultimi? Da anni ormai).
Le vittime denunciano, la legge non interviene a dovere, e le vittime lo diventano a tutti gli effetti, chiuse tra 4 tavole di legno.
Ergo, per me, per questo tipo di reato l'unica cura è la giustizia sommaria, pochi cazzi.
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Re: [O.T.] Stalking, invidia, e gli altri 6 vizi capitali

#184 Messaggio da Bardamu »

Ma la nuova legge non è sufficiente?
Lo chiedo perchè non la conosco nei dettagli.
La materia è comunque complessa, bisognerebbe vedere caso per caso.

La soluzione offerta da fredelux sopra la posso anche capire, ma dipende da quanto è fuori di testa la persona.
I pazzi non hanno mica tanta paura delle minacce. Sono pazzi...

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Re: [O.T.] Stalking, invidia, e gli altri 6 vizi capitali

#185 Messaggio da El Diablo »

Alcuni pazzi si fingono tali solo ed esclusivamente per rompere il cazzo al prossimo, è facile indossare l'abito da insano, difficile dimostrare in fase di processo che la follia è ben altra cosa.
Da molto tempo lo stalker diventa assassino anche nel giro di pochi mesi, evidentemente la legge attuale fa acqua da tutte le parti.
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Re: [O.T.] Stalking, invidia, e gli altri 6 vizi capitali

#186 Messaggio da Bardamu »

Non pensi che Luca Delfino fosse un pazzo?

Ha ucciso la prima ragazza ma non ci sono prove.
La seconda l'ha uccisa in centro, in pieno giorno.
Non giustifico il pazzo, sia chiaro. Dico che è difficile da gestire.
Trovo sempre assurdo quando nei film americani parlano di ordine restrittivo, "non puoi avvicinarti a più di 500 metri", ecc.

Ma mettiti nei panni del legislatore. Cosa si può fare? Dare 20 anni per minacce sarebbe eccessivo. Allora per la violenza quanto dovremmo dare?

La maggior parte dei stalker sono solo fastidiosi. E io sarei per ammonirli - che so, un paio di volte - poi una pena detentiva.
Ma purtroppo è impossibile capire chi di loro potrebbe uccidere e chi si limiterebbe solo a rompere le palle.
(sto facendo l'avvocato del diavolo ovviamente)

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Re: [O.T.] Stalking, invidia, e gli altri 6 vizi capitali

#187 Messaggio da El Diablo »

Bardamu ha scritto:Non pensi che Luca Delfino fosse un pazzo?

Ha ucciso la prima ragazza ma non ci sono prove.
La seconda l'ha uccisa in centro, in pieno giorno.
Non giustifico il pazzo, sia chiaro. Dico che è difficile da gestire.
Trovo sempre assurdo quando nei film americani parlano di ordine restrittivo, "non puoi avvicinarti a più di 500 metri", ecc.

Ma mettiti nei panni del legislatore. Cosa si può fare? Dare 20 anni per minacce sarebbe eccessivo. Allora per la violenza quanto dovremmo dare?

La maggior parte dei stalker sono solo fastidiosi. E io sarei per ammonirli - che so, un paio di volte - poi una pena detentiva.
Ma purtroppo è impossibile capire chi di loro potrebbe uccidere e chi si limiterebbe solo a rompere le palle.
(sto facendo l'avvocato del diavolo ovviamente)
Infatti ho detto alcuni stalker, non tutti ;)
Qui sotto c'è la legge, sotto spoiler perchè il testo è lungo.
Leggila, e capirai il motivo per il quale dico che E' APPLICATA MALISSIMO.
[Scopri]Spoiler
Ecco il testo contro gli atti persecutori

ROMA
Ecco le principali novità del provvedimento sulle molestie insistenti, il cosiddetto ’stalking’, approvato a Montecitorio e che ora passa all’esame del Senato.

ATTI PERSECUTORI
Viene introdotto nel codice penale il reato di molestie insistenti. All’articolo 612 sulle minacce contro la persona è aggiunto il 612-bis che prevede misure contro gli «atti persecutori»: «È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni - recita il nuovo articolo - chiunque molesta o minaccia taluno con atti reiterati e idonei a cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero a ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero a costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita».

AGGRAVANTI
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge anche se separato o divorziato o da persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva con la persona offesa. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di un soggetto diversamente abile, di una donna in stato di gravidanza ovvero con armi, o da persona travisata, o con scritto anonimo.

QUERELA ENTRO SEI MESI
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di persona diversamente abile nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

ERGASTOLO
Se il molestatore si spinge fino all’omicidio della vittima di stalking è punito con l’ergastolo.

AMMONIMENTO
Fino a quando non è proposta querela per il reato di stalking la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti del molestatore. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore che, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, se ritiene fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Se il soggetto ammonito continua a molestare la sua vittima, si procede d’ufficio contro di lui e la pena è aggravata di almeno un terzo.

INTERCETTAZIONI
Per raccogliere prove del reato di stalking è consentito disporre intercettazioni telefoniche.

DIVIETO DI AVVICINAMENTO
Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa o di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa. Se sussistono ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva o di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone. Il giudice può anche vietare all’imputato di comunicare attraverso qualsiasi mezzo con la vittima.

MISURE A SOSTEGNO DELLA VITTIMA
Le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia di reato di atti persecutori hanno l’obbligo di fornire alla vittima stessa, tutte le informazioni relative ai Centri Antiviolenza presenti sul territorio, ed in particolare nella zona di residenza, e di provvedere inoltre ad accompagnare la vittima presso tali strutture, qualora ne faccia espressamente richiesta.

NUMERO VERDE
Istituito, presso il Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, un numero verde nazionale a favore delle vittime attivo 24 ore su 24. A questo progetto è autorizzata una spesa annua di un milione di euro a ricorrere dal 2009.

TESTO
del disegno di legge n. 1440

TESTO
della Commissione
Misure contro gli atti persecutori

Misure contro gli atti persecutori
Art. 1.
(Modifiche al codice penale).

Art. 1.
(Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:


1. Identico:

a) dopo l'articolo 612 è inserito il seguente:


a) identico:

«Art. 612-bis. - (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita.


«Art. 612-bis. - (Atti persecutori). - È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque molesta o minaccia taluno con atti reiterati e idonei a cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero a ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero a costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge anche se separato o divorziato o da persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore o di un soggetto diversamente abile, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi, o da persona travisata, o con scritto anonimo.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio»; Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di persona diversamente abile, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio»;
Pag. 9
b) al primo comma dell'articolo 577, dopo il numero 4) è aggiunto il seguente: b) identico:



«4-bis) da soggetto che abbia in precedenza commesso nei confronti della vittima atti persecutori ai sensi dell'articolo 612-bis».


«4-bis) dall'autore degli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis e in occasione dei medesimi».
Art. 2.
(Ammonimento).

Art. 2.
(Ammonimento).

1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, la persona offesa può esporre i fatti al questore, avanzando richiesta di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta.


1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.
2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi, se ritiene fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni. 2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente dell'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.
3. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo. 3. Identico.
Art. 3.
(Modifiche al codice di procedura penale).

Art. 3.
(Modifiche al codice di procedura penale).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:


1. Identico:

a) all'articolo 266, comma 1, lettera f), dopo la parola: «minaccia,» sono inserite le seguenti: «atti persecutori,»;


a) identica;
Pag. 10
b) dopo l'articolo 282-bis sono inseriti i seguenti: b) identico:

«Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.


«Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Identico.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi ovvero da tali persone. 2. Identico.
3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui al comma 2. 3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.
4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni. 4. Identico.

Art. 282-quater. - (Obblighi di comunicazione). - 1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio»;


Art. 282-quater. - (Obblighi di comunicazione). - Identico.»;

c) al comma 1-bis dell'articolo 392, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;


c) identica;

d) al comma 5-bis dell'articolo 398:


d) identica;

1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;


2) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minorenni»;

Pag. 11
3) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;

4) le parole: «l'abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti: «l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova»;


e) al comma 4-ter dell'articolo 498:


e) identica.

1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

2) dopo le parole: «l'esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti: «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato».

Art. 4.
(Modifica all'articolo 342-ter del codice civile).

Art. 4.
(Modifica all'articolo 342-ter del codice civile).

1. All'articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».


Identico.

Art. 5.
(Misure a sostegno delle vittime del reato di molestie insistenti).
1. Le forze dell'ordine, i presìdi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia di reato di atti persecutori, di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai Centri antiviolenza presenti sul territorio, ed in particolare nella zona di residenza, e di provvedere inoltre ad accompagnare la vittima presso tali strutture, qualora ne faccia espressamente richiesta.
Pag. 12
Art. 5.
(Clausola di invarianza finanziaria).

Art. 6.
(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


Identico.
Art. 6.
(Entrata in vigore).

Art. 7.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Re: [O.T.] Stalking, invidia, e gli altri 6 vizi capitali

#188 Messaggio da Bardamu »

Minchia, mi sembra di essere tornato a quando studiavo legge...

Ok, in ordine sparso:

"chiunque molesta o minaccia taluno con atti reiterati e idonei a cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero a ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto"

Cosa intendono per reiterato? 2 volte? 3? 12? Perchè un punto importante.

Ingenerare un fondato timore, dipende da quanto paranoico sono io che ricevo le minacce o deve stabilirlo un giudice?

"Se il molestatore si spinge fino all’omicidio della vittima di stalking è punito con l’ergastolo."

Poco consolatorio, per la vittima.

"Per raccogliere prove del reato di stalking è consentito disporre intercettazioni telefoniche."


Ottima idea. Ma quanto ci vuole per ottenere l'autorizzazione?

"Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa o di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa."

E se lavorano nello stesso posto?


Ora dimmi quali sono i punti che tu ritieni deboli.

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Re: [O.T.] Stalking, invidia, e gli altri 6 vizi capitali

#189 Messaggio da El Diablo »

Esattamente quelli che hai indicato tu, come vedi ci sono buchi non indifferenti che non fanno altro che confondere sia le vittime, sia chi cerca di aiutarle.
La parte relativa all'ergastolo è a dir poco penosa, anche perchè sappiamo cosa si intende nel nostro amato paese quando si parla di ergastolo: sconti, indultini vari e sei fuori, ciao sbarre.
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Re: [O.T.] Stalking, invidia, e gli altri 6 vizi capitali

#190 Messaggio da Bardamu »

E questo ci riporta alla scena iniziale de "Il Padrino"...

A parte gli scherzi, capisco benissimo. Ci si sente impotenti.
Poi, lungi da me fare l'apologia delle mafie, ma al sud sono nate tutte per sopperire a mancanze legislative e assenza dello stato.
Poi ovviamente si sono trasformate in qualcos'altro, ma come raccontava quell'user sopra, quelle cose succedono spesso al sud e non solo al sud.

Vabbè.
Ma io mi chiedo, se io e te abbiamo notato le mancanze della legge, come mai il parlamento non l'ha fatto?
Faranno una revisione, no? Ci sarà qualcuno che si alza e dice: scusate, ma questa cosa mi sembra migliorabile...

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Re: [O.T.] Stalking, invidia, e gli altri 6 vizi capitali

#191 Messaggio da El Diablo »

Eh, lassù hanno altro a cui pensare,lo sappiamo.

Vedi se ti piace questa perla:
Dopo lo stalking la beffa
Sentenza La Corte: va risarcito per ingiusta detenzione. Perseguitò una dottoressa per 9 anni, fu condannato e poi assolto per un cavillo giudiziario.
Un'aula di tribunale Si innamorò di una dottoressa che lo curò in ospedale. . Il medico non si sarebbe mai aspettato che da quel giorno sarebbe cominciato un incubo: l'uomo l'ha perseguitata per nove anni. Riuscì a farlo condannare per stalking a un anno di carcere. Ma neanche questo è servito a nulla. Anzi. La pena in appello è stata annullata e adesso l'uomo chiederà anche i danni per ingiusta detenzione. L'uomo fu condannato con rito abbreviato dal gup perché accusato di aver molestato la dottoressa conosciuta al pronto soccorso del Cto. Ma il 26 gennaio scorso la Corte d'appello l'ha assolto per «per difetto di rituale querela perché redatta e sottoscritta dai soli difensori della parte offesa e perché il conferimento di procura speciale è priva di data e luogo di conferimento».
I giudici di secondo grado hanno inoltre stabilito che «la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato anche la sussistenza del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione». Un'azione che l'avvocato Raffaella Monaldi, difensore del paziente, ha già avviato. La vicenda iniziò nel 1999, quando, dopo l'incontro in ospedale, cominciò lo stalking di A.S. nei confronti della dottoressa, che proseguì fino al 2006. Poi, dopo un silenzio di tre anni, il 15 settembre 2009, ricominciò ad assillare la donna con lettere, telefonate, minacce e costosissimi regali, mai accettati e sempre rimandati al mittente dalla dottoressa. Tra questi, anche doni e una lettera con allegato un assegno da 20 mila euro, «in ricordo dai cinque minuti trascorsi insieme al pronto soccorso, che sono gli attimi più belli della mia vita». Insomma, oltre al danno la beffa per la dottoressa del Cto: l'uomo è libero e senza guai con la giustizia.
http://www.iltempo.it/cronaca_locale/ro ... effa.shtml

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Re: [O.T.] Stalking, invidia, e gli altri 6 vizi capitali

#192 Messaggio da Capitanvideo »

El Diablo ha scritto:Esattamente quelli che hai indicato tu, come vedi ci sono buchi non indifferenti che non fanno altro che confondere sia le vittime, sia chi cerca di aiutarle.
La parte relativa all'ergastolo è a dir poco penosa, anche perchè sappiamo cosa si intende nel nostro amato paese quando si parla di ergastolo: sconti, indultini vari e sei fuori, ciao sbarre.
Qualche giorno fa, parlando con un amico avvocato, diceva che per l'omicidio il codice penale prevede NON meno di 35 anni....

D'accordissimo sulla legittima difesa. Quando lo Stato non c'e' (e non c'e' quasi mai, solo il fisco c'e' sempre), bisogna arrangiarsi.

Per esempio, il negro che mi ha fregato una collana da 1500 euro qualche mese fa, e che ho denunciato, (perdendo ore e ore di lavoro per la denuncia, il riconoscimento, il processo) il giorno dopo era fuori, e io la collana non l'ho piu' rivista.
Dovevo massacrarlo di botte, almeno mi toglievo una soddisfa.
“Il più bravo, anche se è il più bravo e ne si ammiri il talento, non può prendersi tutto”

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Re: [O.T.] Stalking, invidia, e gli altri 6 vizi capitali

#193 Messaggio da Evil's Baby »

se il molestato risponde agli sms o alle telefonate del molestatore o fa permanere un qualunque contatto, pare che non sussista il reato di stalking... questa è proprio divertente
Non si piange sulla propria storia, si cambia rotta. (Spinoza)

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Re: [O.T.] Stalking, invidia, e gli altri 6 vizi capitali

#194 Messaggio da Bardamu »

Il discorso sui cavilli sarebbe lungo e complicato.
Non possiamo fare a meno delle procedure perchè sarebbe il caos. Casomai è colpa degli avvocati poco professionali (anche questo sarebbe un discorso lungo, un mio amico ha impiegato 12 anni per laurearsi in legge - se dovesse difendermi in un processo sceglierei di patteggiare anche se innocente).

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Re: [O.T.] Stalking, invidia, e gli altri 6 vizi capitali

#195 Messaggio da El Diablo »

Appunto, i cavilli sono un brutto affare, preferisco la testa di cavallo, anzi, quella dello stalker ;)
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