Le leggi NON SERVONO per questioni culturali, a meno che tu non viva in Vaticano o in una teocrazia islamica: le leggi servono a delimitare il perimetro di ciò che è lecito e ciò che non lo è. Dato che è del tutto ovvio che in uno Stato civile, anzi uno Stato e basta la violenza carnale non è una cosa lecita e costituisce uno dei tanti comportamenti che va a minare la convivenza civile e ledere i diritti delle vittime, il codice penale la prevede e punisce come reato. Se si va a modificare l'articolo che ne va a definire le caratteristiche, l'unico motivo sensato per farlo è perché alcune situazioni rischiavano di non essere ricomprese nella vecchia definizione. Lo scenario della "donna svenuta che non urla di no" era GIÀ COMPRESA nella vecchia dizione ("abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto"), quindi questa riformulazione rischia di creare più problemi di quanti ne risolva e rendere diversi processi tormentati e sottoposti alla pressione dei fottutissimi giornali e delle ancora più fottutissime reti televisive che dovranno necessariamente trovare il mostro da esibire in prima pagina o prima serata. Poi magari non andrà così e saranno tutte (e tutti) più felici, ma secondo me siamo di fronte all'ennesima manipolazione inutile del codice penale che fa il paro con tutte le altre manipolazioni/aggiunte/modifiche/storpiature del codice di procedura penale, sintomi di un legislatore inquieto che pur di raggranellare consenso si presta a seguire la pancia di una parte dell'elettorato. E visto che BIlly Drago ha citato la Convenzione di Istanbul, sottolineo che questa delinea principali generali e non va a insegnare ai legislatori nazionali come definire i reati concernenti la violenza di genere.GeishaBalls ha scritto: ↑21/11/2025, 14:11Eh no. Io ho già detto che non ci vedo grosse differenze, e che la legge serve al più per una questione culturale, cioè affermare che ci vuole il consenso e non basta la non opposizione. È l’ovvio per te o me, ma non per tutti: non puoi trombare una donna svenuta che non urla di no. È da ore diverso da prima, se non per un aspetto filosofico?
Inoltre, il trattato stabilisce una serie di delitti caratterizzati da violenza contro le donne. Gli Stati dovrebbero includere questi nei loro codici penali o in altre forme di legislazione o dovrebbero essere inseriti qualora non già esistenti nei loro ordinamenti giuridici. I reati previsti dalla Convenzione sono: la violenza psicologica (art. 33); gli atti persecutori - stalking (art. 34); la violenza fisica (art. 35), la violenza sessuale, compreso lo stupro (art. 36); il matrimonio forzato (art. 37); le mutilazioni genitali femminili (art. 38), l'aborto forzato e la sterilizzazione forzata (art. 39); le molestie sessuali (art. 40).

