glielo tiriamo un altro colpettino ad un eventuale verbale di contravvenzione notificato da impugnare ?
Ok Ok ...
Secondo colpetto ...
....il verbale di contestazione non è sottoscritto dall'agente accertatore, né può ritenersi che il verbale sia conforme al modello ricevuto: un responsabile dovrebbe certificare che l'atto sia conforme all'originale, ma è assolutamente da escludere che il verbale originale sia davvero conforme a quello ricevuto, e comunque non è stato sottoscritto né dal responsabile del procedimento informatico né dal "responsabile del procedimento amministrativo, e di chi procede a certificazione atto conforme originale e a notifica".
Tale circostanza è in pieno contrasto con l' art. 385 co. 3 D.P.R. n. 495/92 il quale testualmente recita: "...il verbale redatto dall'organo accertatore rimane agli atti dell'ufficio o del comando, mentre ai soggettivi quali devono essere notificati gli estremi, viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando, o da un suo delegato".
Orbene, il verbale notificato alla sottoscritta non è per nulla uno degli originali né una copia autenticata a cura del responsabile, ma trattasi di una semplice copia (o comunque di documento riversato su supporto cartaceo a seguito di trasmissione in via telematica al Centro Servizi Poste Italiane di Roma Fiumicino) priva di qualsiasi attestazione di conformità con l'originale (art. 18/2, D.P.R. 445/00) e delle altre indicazioni imposte dall'art. 383, comma 4, del Regolamento menzionato, ivi compresa l'indicazione del deposito dell'originale ex art. 200, comma 4, C.d.S.
Ne consegue che, alla stregua del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione, il verbale notificato in copia non conforme deve considerarsi affetto da nullità .
- ovviamente -
in caso di mancata contestazione immediata ...
ricordarsi sempre dell'art. 201 C.d.S.
Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, [u:8fff1bcc93]deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore[/u:8fff1bcc93] o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Qualora l'effettivo trasgressore o altro dei soggetti indicati sia identificato successivamente, la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dall'identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento.
in mancanza del rispetto di detto termine
ai sensi del successivo capo 5 del medesimo art.
L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.

Voi date poca cosa dando cio' che possedete. E'quando donate voi stessi che donate veramente.
-Kahlil Gibran-