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"Il sistema di assegnazione dei domain names deve essere rispettoso di due regole fondamentali, una di natura tecnica e l’altra di carattere contrattuale:
1) il principio di unicità del n. di d., nel senso che non possono esistere due indirizzi Internet identici, ovvero due indirizzi con lo stesso SLD;
2)
il principio del first come first served, in base al quale il n.di d. è assegnato al primo richiedente - senza alcuna indagine preventiva di merito sulla preesistenza del titolo, in favore del registrante, all’assegnazione del n. di d. prescelto.
Questo sistema di assegnazione ha prodotto il c.d. “domain grabbing”, ovvero l’accaparramento di domini corrispondenti a marchi o nomi famosi altrui per poi offrire a costi elevati il successivo trasferimento a chi ne abbia un concreto interesse .
Contro il domain grabbing la WIPO ha sviluppato dal 1999 un documento sulla regolamentazione dei n. di d., che riconoscesse particolari diritti ai titolari di nomi o marchi famosi o noti in una vasta area geografica o nell’ambito di più classi di beni e/o servizi.
Tale documento è stato poi trasmesso all’ICANN , unico organismo competente ad adottarne i principi.
Negli Stati Uniti è intervenuta una specifica legislazione che punisce il c.d. “cybersquatting”.
In Italia, invece, nonostante alcuni tentativi , mancava - fino alla recentissima entrata in vigore del Codice della proprietà industriale - una normativa ad hoc.
3. La risoluzione delle controversie
Il sistema di registrazione dei n. di d. può interferire con la disciplina dei marchi e della concorrenza.
Di conseguenza, la Registration Authority italiana ha fissato i seguenti principi:
- un n. di d. non è prenotabile, venendo assegnato solo se realmente utilizzato;
- un n. di d. non è ceduto in proprietà, ma solo assegnato al richiedente;
- qualora il n. di d. coincida con un nome registrato o depositato dall’assegnatario o da altri, esso non potrà essere considerato equivalente al nome registrato o depositato, essendo sempre distinto da questo;
- i marchi sono registrabili come n. di d. solo se coincidono con l’unico dominio registrato dal soggetto richiedente. La Registration Authority non stabilisce il diritto all’uso del marchio o del n. di d. registrato;
- in considerazione dell’autonomia del n. di d., è compito del richiedente accertarsi dell’eventuale diritto all’uso del marchio in campi diversi.
I conflitti tra n. di d. e gli altri segni distintivi sono sempre più diffusi e riguardano le seguenti tipologie di controversie:
- registrazione di un domain name uguale o confondibile con il marchio anteriore di un concorrente;
- registrazione di un domain name uguale o confondibile con il marchio di un soggetto che opera in un settore commerciale diverso;
- registrazione da parte di chi non esercita attività produttive o commerciali di un n. di d. uguale o confondibile con un marchio di altri soggetti;
- registrazione come dominio di un nome proprio di persona.
Il soggetto che si reputa leso a seguito della registrazione di un nome di dominio da parte di altri ha le seguenti possibilità:
- rivolgersi al giudice ordinario chiedendo l’accertamento di un diritto riconosciuto dall’ordinamento e l’adozione dei relativi mezzi di tutela mediante esercizio dell’azione cautelare ex art. 700 c.p.c.;
- instaurare un arbitrato ai sensi dell’art. 15 delle Regole di Naming. I vantaggi di questo rimedio stanno nei tempi molto brevi della decisione e della relativa esecuzione da parte della Registration Authority. Gli svantaggi sono rappresentati dai costi elevati e dalla necessità che entrambe le parti accettino la clausola compromissoria;
- ricorrere alla procedura di rassegnazione dei n. di d. ai sensi dell’art. 16 delle Regole di Naming. I vantaggi di tale procedura si individuano nei tempi rapidi , nei costi contenuti e nella possibilità di contrastare con efficacia il domain grabbing, ottenendo l’immediato trasferimento a proprio favore del dominio contestato. Questa procedura è, tuttavia esperibile solo per i n. di d. registrati sotto il TLD “It”. "
Prima che l'obiezione sia manifesta ... il domain grabbing nel tuo caso non esiste in quanto all'epoca contitolare dell' impresa.
quanto sopra è tratto da qui:
http://www.unioneconsulenti.it/article.php?sid=1266