[O.T.] Cessione di Azienda.
Moderatori: Super Zeta, AlexSmith, Pim, Moderatore1
[O.T.] Cessione di Azienda.
Mi rivolgo agli esperti del forum per il seguente quesito..
Mi si e' presentato un cazzone che potrebbe avere dietro gente con soldi che si dice interessato ad acquistare la mia attivita' commerciale.
Diciamo che io chiedo 10.000 euro (valore teorico).
Quante cazzo di tasse ci devo pagare su per levarmi dai coglioni?
Cioe' sui 10.000 euro quanto mi rimane in tasca?
Attendo consigli..(rara volta che ho bisogno di un consulto serio..)
Mi si e' presentato un cazzone che potrebbe avere dietro gente con soldi che si dice interessato ad acquistare la mia attivita' commerciale.
Diciamo che io chiedo 10.000 euro (valore teorico).
Quante cazzo di tasse ci devo pagare su per levarmi dai coglioni?
Cioe' sui 10.000 euro quanto mi rimane in tasca?
Attendo consigli..(rara volta che ho bisogno di un consulto serio..)
Irpef/Ire e Ires
La cessione d'azienda è considerata come cessione di un bene unitario, che produce una plusvalenza imponibile o una minusvalenza deducibile.
La plusvalenza o la minusvalenza si determina come differenza tra il corrispettivo pattuito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il valore netto dell'azienda. Il corrispettivo è quello complessivo stabilito contrattualmente, comprensivo dell'eventuale prezzo dell'avviamento e dell'eventuale prezzo dei beni che, se ceduti autonomamente, danno luogo a ricavi e non a plusvalenze.
Il valore netto dell'azienda corrisponde al patrimonio netto, cioè alla differenza tra il valore delle attività , al netto degli ammortamenti e delle altre rettifiche di valore, e il valore delle passività . Ai fini della determinazione della plusvalenza imponibile o della minusvalenza deducibile rilevano i valori fiscalmente riconosciuti e non già quelli contabili.
Se la cessione avviene nel corso del periodo d'imposta, ai fini della determinazione del reddito del cedente:
- gli ammortamenti vanno ragguagliati ai giorni intercorsi tra l'inizio del periodo d'imposta e la data della cessione;
- lo stesso ragguaglio si applica al costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili per determinare il limite di deduzione nell'esercizio delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione;
- i fondi di previdenza e quelli per il Tfr si trasferiscono al cessionario con il rapporto di lavoro cui afferiscono;
- il fondo per rischi su crediti non si trasferisce al cessionario (tuttavia, per la parte tassata, concorre, come passività , a formare il valore netto dell'azienda);
- le cessioni di beni-merce effettuate nell'esercizio della cessione possono essere valutate a un costo determinato in proporzione alle stratificazioni del magazzino.
In via ordinaria la minusvalenza è interamente deducibile o la plusvalenza interamente imponibile nell'esercizio di competenza, cioè in quello in cui si produce l'effetto traslativo dell'azienda, indipendentemente dalla percezione del corrispettivo. Tuttavia, se l'azienda ceduta è stata posseduta per almeno tre anni, la plusvalenza puó essere tassata in quote costanti, da due a cinque a scelta del contribuente, partendo dall'esercizio di realizzo. La scelta va effettuata nel primo esercizio e non puó essere modificata, ma in caso di successiva cessazione dell'attività d'impresa le quote residue concorrono interamente nell'esercizio di cessazione.
Per il cedente persona fisica valgono le seguenti regole particolari:
- se l'azienda è posseduta da più di 5 anni, l'imprenditore puó optare per la tassazione separata della plusvalenza o per la tassazione in quote;
- se l'azienda è l'unica posseduta e quindi con la cessione cessa l'attività d'impresa, l'imprenditore puó optare per la tassazione separata, ma non per la tassazione in quote costanti;
- se l'unica azienda posseduta è affittata o data in usufrutto a terzi ovvero è stata acquistata per successione o donazione senza che sia stata esercitata l'attività d'impresa, la cessione non si considera effettuata nell'esercizio d'impresa, pertanto la plusvalenza è tassata come reddito diverso, per cui concorre a formare il reddito nel periodo di percezione del corrispettivo, e non è possibile l'opzione per la tassazione separata, nè quella per la tassazione in quote costanti.
Periodo di possesso
Il periodo di possesso decorre dal giorno di acquisto o di costituzione dell'azienda (indipendentemente dalla data di acquisto dei singoli beni che la compongono) e non si interrompe nel caso in cui l'azienda sia concessa in affitto o in usufrutto ovvero sia conferita in regime di continuità di neutralità con doppio binario.
Permuta
Nel caso in cui un'azienda sia permutata con beni strumentali ovvero con un'altra azienda costituisce plusvalenza soltanto l'eventuale conguaglio in denaro, a condizione che i beni ricevuti siano iscritti in bilancio a un valore complessivo pari al valore netto dell'azienda ceduta.
Valori fiscali dell'acquirente
Il cessionario iscrive in bilancio le attività , compreso l'eventuale avviamento, e le passività ai valori stabiliti in contratto come corrispettivi specifici. In quanto costi, tali valori sono riconosciuti fiscalmente. àˆ escluso che possano far parte delle passività cedute fondi del passivo diversi da quelli di quiescenza e per il trattamento di fine rapporto. Per l'ammortamento dei beni strumentali si applicano le regole dei beni usati (quindi non è consentito l'ammortamento anticipato) e, ove l'acquisto sia effettuato nel corso dell'esercizio, l'acquirente calcola l'ammortamento ragguagliandolo ai giorni compresi nella parte residua del periodo d'imposta; lo stesso ragguaglio si applica al costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili per determinare il limite di deduzione nell'esercizio delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione.
Irap
Poichè le plusvalenze e le minusvalenze da cessione d'azienda rientrano negli elementi straordinari del conto economico, esse non sono rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile Irap.
Iva
La cessione d'azienda o di ramo d'azienda non si considera cessione di beni e quindi non è soggetta a Iva (art. 2, c. 3, lett. b, D.P.R. n. 633/1972).
L'acquirente subentra negli obblighi IVA relativi all'azienda dalla data in cui ha effetto la cessione. In particolare la prassi ministeriale (ris. 14.7.1993, n. 523166; circ. 15.5. 1997, n. 137/E; circ. 9.6.1998, n. 144/E; ris. 29.7.1998, n. 93/E; ) e le istruzioni relative alla dichiarazione annuale hanno elaborato le seguenti regole:
- se l'operazione riguarda un ramo d'azienda non gestito con contabilità separata o comunque non comporta la cessione del credito o del debito Iva, il cedente dovrà presentare la comunicazione dati e la dichiarazione annuale relative alle operazioni Iva effettuate fino alla data in cui ha avuto effetto la cessione d'azienda, mentre il cessionario includerà nella propria comunicazione e nella propria dichiarazione le operazioni Iva successive;
- se l'operazione riguarda un'azienda o un ramo d'azienda gestito con contabilità separata e comporta la cessione del credito o del debito Iva, l'acquirente dovrà includere nella propria liquidazione periodica anche le operazioni Iva relative all'azienda ceduta effettuate nel mese o trimestre in cui è avvenuta la cessione. Inoltre dovrà dichiarare, oltre alle proprie, le operazioni Iva relative all'azienda ceduta effettuate dal cedente fino all'ultima liquidazione periodica anteriore alla cessione in un'apposita comunicazione dati annuali e in un modulo aggiuntivo della dichiarazione annuale.
Il plafond relativo agli acquisti in sospensione d'imposta per le esportazioni si trasferisce all'acquirente di un'azienda o di un ramo d'azienda (anche non gestito con contabilità separata) a condizione che siano stati ceduti pro-soluto anche tutti i debiti e crediti relativi all'attività ceduta. Nel caso in cui l'azienda ceduta sia l'unica posseduta da una persona fisica, il cedente dovrà autofatturare gli eventuali beni non ceduti con l'azienda (art. 2, c. 2, n. 5, D.P.R. n. 633/1972) e presentare entro 30 giorni la dichiarazione di cessazione dell'attività (art. 35, D.P.R. n. 633/1972).
Imposta di registro
Il contratto di cessione d'azienda è soggetto alla registrazione obbligatoria e quindi all'imposta proporzionale di registro.
La base imponibile è costituita dai valori di mercato dei beni (mobili e immobili, materiali e immateriali) e dei diritti (crediti ecc.) che compongono l'azienda (anche se il corrispettivo pattuito è inferiore), compreso il valore dell'avviamento, al netto delle passività risultanti dalle scritture obbligatorie o da atti aventi data certa (a esclusione di quelli che l'alienante si è espressamente impegnato a estinguere) (art. 51, D.P.R. n. 131/1986).
L'imposta si applica separatamente sui beni e i diritti che compongono l'azienda secondo l'aliquota relativa a ciascuno di essi (3% per i beni e diritti per i quali non è prevista un'aliquota specifica). A tal fine le passività sono imputate a ciascun bene in misura proporzionale al suo valore rispetto al valore complessivo (art. 23, D.P.R. n. 131/ 1986).
Per la determinazione del valore dell'avviamento gli uffici finanziari normalmente moltiplicano il reddito Irpef o Ires per un coefficiente variabile in relazione alle caratteristiche dell'attività . Il valore dichiarato per gli immobili non è rettificabile dagli uffici quando non è inferiore a quello risultante dall'applicazione di determinati moltiplicatori (diversi per categorie di beni) ai redditi catastali (art. 52, D.P.R. n. 131/1986).
Responsabilità dell'acquirente
Previa escussione del cedente, il cessionario dell'azienda o del ramo aziendale è responsabile per:
- le imposte dirette e indirette inerenti all'azienda relative all'anno in cui è stato effettuato l'acquisto e ai due precedenti;
- le sanzioni per le violazioni inerenti all'azienda commesse nell'anno in cui è stato effettuato l'acquisto e nei due precedenti;
- le sanzioni inerenti all'azienda già irrogate o contestate nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, anche se riferite a violazioni commesse in epoca precedente. La responsabilità è limitata al valore dell'azienda acquistata e puó essere ulteriormente limitata al debito risultante alla data del trasferimento da un certificato che puó essere richiesto all'Amministrazione finanziaria (se il certificato non viene rilasciato entro 40 giorni dalla richiesta si considera che non risultano debiti tributari).
La corresponsabilità del cessionario non è limitata dal valore dell'azienda, nè dalle risultanze del certificato dell'Amministrazione finanziaria, quando la cessione dell'azienda, anche se attuata con il trasferimento frazionato dei singoli beni, è posta in essere in frode dei crediti tributari, cioè allo scopo di sottrarre il patrimonio aziendale alle procedure esecutive tributarie. Tale frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento dell'azienda è stato effettuato entro sei mesi dalla contestazione di una violazione penalmente rilevante.
fonte ...
La cessione d'azienda è considerata come cessione di un bene unitario, che produce una plusvalenza imponibile o una minusvalenza deducibile.
La plusvalenza o la minusvalenza si determina come differenza tra il corrispettivo pattuito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il valore netto dell'azienda. Il corrispettivo è quello complessivo stabilito contrattualmente, comprensivo dell'eventuale prezzo dell'avviamento e dell'eventuale prezzo dei beni che, se ceduti autonomamente, danno luogo a ricavi e non a plusvalenze.
Il valore netto dell'azienda corrisponde al patrimonio netto, cioè alla differenza tra il valore delle attività , al netto degli ammortamenti e delle altre rettifiche di valore, e il valore delle passività . Ai fini della determinazione della plusvalenza imponibile o della minusvalenza deducibile rilevano i valori fiscalmente riconosciuti e non già quelli contabili.
Se la cessione avviene nel corso del periodo d'imposta, ai fini della determinazione del reddito del cedente:
- gli ammortamenti vanno ragguagliati ai giorni intercorsi tra l'inizio del periodo d'imposta e la data della cessione;
- lo stesso ragguaglio si applica al costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili per determinare il limite di deduzione nell'esercizio delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione;
- i fondi di previdenza e quelli per il Tfr si trasferiscono al cessionario con il rapporto di lavoro cui afferiscono;
- il fondo per rischi su crediti non si trasferisce al cessionario (tuttavia, per la parte tassata, concorre, come passività , a formare il valore netto dell'azienda);
- le cessioni di beni-merce effettuate nell'esercizio della cessione possono essere valutate a un costo determinato in proporzione alle stratificazioni del magazzino.
In via ordinaria la minusvalenza è interamente deducibile o la plusvalenza interamente imponibile nell'esercizio di competenza, cioè in quello in cui si produce l'effetto traslativo dell'azienda, indipendentemente dalla percezione del corrispettivo. Tuttavia, se l'azienda ceduta è stata posseduta per almeno tre anni, la plusvalenza puó essere tassata in quote costanti, da due a cinque a scelta del contribuente, partendo dall'esercizio di realizzo. La scelta va effettuata nel primo esercizio e non puó essere modificata, ma in caso di successiva cessazione dell'attività d'impresa le quote residue concorrono interamente nell'esercizio di cessazione.
Per il cedente persona fisica valgono le seguenti regole particolari:
- se l'azienda è posseduta da più di 5 anni, l'imprenditore puó optare per la tassazione separata della plusvalenza o per la tassazione in quote;
- se l'azienda è l'unica posseduta e quindi con la cessione cessa l'attività d'impresa, l'imprenditore puó optare per la tassazione separata, ma non per la tassazione in quote costanti;
- se l'unica azienda posseduta è affittata o data in usufrutto a terzi ovvero è stata acquistata per successione o donazione senza che sia stata esercitata l'attività d'impresa, la cessione non si considera effettuata nell'esercizio d'impresa, pertanto la plusvalenza è tassata come reddito diverso, per cui concorre a formare il reddito nel periodo di percezione del corrispettivo, e non è possibile l'opzione per la tassazione separata, nè quella per la tassazione in quote costanti.
Periodo di possesso
Il periodo di possesso decorre dal giorno di acquisto o di costituzione dell'azienda (indipendentemente dalla data di acquisto dei singoli beni che la compongono) e non si interrompe nel caso in cui l'azienda sia concessa in affitto o in usufrutto ovvero sia conferita in regime di continuità di neutralità con doppio binario.
Permuta
Nel caso in cui un'azienda sia permutata con beni strumentali ovvero con un'altra azienda costituisce plusvalenza soltanto l'eventuale conguaglio in denaro, a condizione che i beni ricevuti siano iscritti in bilancio a un valore complessivo pari al valore netto dell'azienda ceduta.
Valori fiscali dell'acquirente
Il cessionario iscrive in bilancio le attività , compreso l'eventuale avviamento, e le passività ai valori stabiliti in contratto come corrispettivi specifici. In quanto costi, tali valori sono riconosciuti fiscalmente. àˆ escluso che possano far parte delle passività cedute fondi del passivo diversi da quelli di quiescenza e per il trattamento di fine rapporto. Per l'ammortamento dei beni strumentali si applicano le regole dei beni usati (quindi non è consentito l'ammortamento anticipato) e, ove l'acquisto sia effettuato nel corso dell'esercizio, l'acquirente calcola l'ammortamento ragguagliandolo ai giorni compresi nella parte residua del periodo d'imposta; lo stesso ragguaglio si applica al costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili per determinare il limite di deduzione nell'esercizio delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione.
Irap
Poichè le plusvalenze e le minusvalenze da cessione d'azienda rientrano negli elementi straordinari del conto economico, esse non sono rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile Irap.
Iva
La cessione d'azienda o di ramo d'azienda non si considera cessione di beni e quindi non è soggetta a Iva (art. 2, c. 3, lett. b, D.P.R. n. 633/1972).
L'acquirente subentra negli obblighi IVA relativi all'azienda dalla data in cui ha effetto la cessione. In particolare la prassi ministeriale (ris. 14.7.1993, n. 523166; circ. 15.5. 1997, n. 137/E; circ. 9.6.1998, n. 144/E; ris. 29.7.1998, n. 93/E; ) e le istruzioni relative alla dichiarazione annuale hanno elaborato le seguenti regole:
- se l'operazione riguarda un ramo d'azienda non gestito con contabilità separata o comunque non comporta la cessione del credito o del debito Iva, il cedente dovrà presentare la comunicazione dati e la dichiarazione annuale relative alle operazioni Iva effettuate fino alla data in cui ha avuto effetto la cessione d'azienda, mentre il cessionario includerà nella propria comunicazione e nella propria dichiarazione le operazioni Iva successive;
- se l'operazione riguarda un'azienda o un ramo d'azienda gestito con contabilità separata e comporta la cessione del credito o del debito Iva, l'acquirente dovrà includere nella propria liquidazione periodica anche le operazioni Iva relative all'azienda ceduta effettuate nel mese o trimestre in cui è avvenuta la cessione. Inoltre dovrà dichiarare, oltre alle proprie, le operazioni Iva relative all'azienda ceduta effettuate dal cedente fino all'ultima liquidazione periodica anteriore alla cessione in un'apposita comunicazione dati annuali e in un modulo aggiuntivo della dichiarazione annuale.
Il plafond relativo agli acquisti in sospensione d'imposta per le esportazioni si trasferisce all'acquirente di un'azienda o di un ramo d'azienda (anche non gestito con contabilità separata) a condizione che siano stati ceduti pro-soluto anche tutti i debiti e crediti relativi all'attività ceduta. Nel caso in cui l'azienda ceduta sia l'unica posseduta da una persona fisica, il cedente dovrà autofatturare gli eventuali beni non ceduti con l'azienda (art. 2, c. 2, n. 5, D.P.R. n. 633/1972) e presentare entro 30 giorni la dichiarazione di cessazione dell'attività (art. 35, D.P.R. n. 633/1972).
Imposta di registro
Il contratto di cessione d'azienda è soggetto alla registrazione obbligatoria e quindi all'imposta proporzionale di registro.
La base imponibile è costituita dai valori di mercato dei beni (mobili e immobili, materiali e immateriali) e dei diritti (crediti ecc.) che compongono l'azienda (anche se il corrispettivo pattuito è inferiore), compreso il valore dell'avviamento, al netto delle passività risultanti dalle scritture obbligatorie o da atti aventi data certa (a esclusione di quelli che l'alienante si è espressamente impegnato a estinguere) (art. 51, D.P.R. n. 131/1986).
L'imposta si applica separatamente sui beni e i diritti che compongono l'azienda secondo l'aliquota relativa a ciascuno di essi (3% per i beni e diritti per i quali non è prevista un'aliquota specifica). A tal fine le passività sono imputate a ciascun bene in misura proporzionale al suo valore rispetto al valore complessivo (art. 23, D.P.R. n. 131/ 1986).
Per la determinazione del valore dell'avviamento gli uffici finanziari normalmente moltiplicano il reddito Irpef o Ires per un coefficiente variabile in relazione alle caratteristiche dell'attività . Il valore dichiarato per gli immobili non è rettificabile dagli uffici quando non è inferiore a quello risultante dall'applicazione di determinati moltiplicatori (diversi per categorie di beni) ai redditi catastali (art. 52, D.P.R. n. 131/1986).
Responsabilità dell'acquirente
Previa escussione del cedente, il cessionario dell'azienda o del ramo aziendale è responsabile per:
- le imposte dirette e indirette inerenti all'azienda relative all'anno in cui è stato effettuato l'acquisto e ai due precedenti;
- le sanzioni per le violazioni inerenti all'azienda commesse nell'anno in cui è stato effettuato l'acquisto e nei due precedenti;
- le sanzioni inerenti all'azienda già irrogate o contestate nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, anche se riferite a violazioni commesse in epoca precedente. La responsabilità è limitata al valore dell'azienda acquistata e puó essere ulteriormente limitata al debito risultante alla data del trasferimento da un certificato che puó essere richiesto all'Amministrazione finanziaria (se il certificato non viene rilasciato entro 40 giorni dalla richiesta si considera che non risultano debiti tributari).
La corresponsabilità del cessionario non è limitata dal valore dell'azienda, nè dalle risultanze del certificato dell'Amministrazione finanziaria, quando la cessione dell'azienda, anche se attuata con il trasferimento frazionato dei singoli beni, è posta in essere in frode dei crediti tributari, cioè allo scopo di sottrarre il patrimonio aziendale alle procedure esecutive tributarie. Tale frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento dell'azienda è stato effettuato entro sei mesi dalla contestazione di una violazione penalmente rilevante.
fonte ...
Voi date poca cosa dando cio' che possedete. E'quando donate voi stessi che donate veramente.
-Kahlil Gibran-
-Kahlil Gibran-
Docu, manco ho letto il post..se volevo un copia incolla usavo google.
A me serve una risposta da strada:
Non ci sono immobili, solamente attrezzature (diciamo 2000 euro sui 10.000) e il resto e' avviamento. Il valore di acquisto non e' manco presumibile perche' l'attivita' e' della mia famiglia da 3 generazioni.
Presumo che 8000 euro sarebbero d'avviamento, ma ovviamente occorrerebbe calcolarlo sui reddti degli ultimi anni.
L'imposta di registro e' il 3 percento e fin qui ci sono arrivato. E sarebbe una cazzata (300 euro), il problema e' se devo pagarci tasse sul rimanente.
Mi spiego meglio: se vendo a 10.000 e 4000 se li piglia lo stato..possono andare a fare in culo. Non ho debiti e non ho necessita' (per ora ) di vendere.
Se su 10.000 devo pagare un totale di 1000 euro, la cosa cambia considerevolmente, e potrebbe convenirmi.
La mia domanda (ovviamente) ha lo scopo di capire se una cessione di azienda si puo' fare alla luce del sole, pagando le tasse che si devono, e sia conveniente, oppure se occorre cercare strade alternative, e quanta probabilita' ci sono d'essere beccati.
A me serve una risposta da strada:
Non ci sono immobili, solamente attrezzature (diciamo 2000 euro sui 10.000) e il resto e' avviamento. Il valore di acquisto non e' manco presumibile perche' l'attivita' e' della mia famiglia da 3 generazioni.
Presumo che 8000 euro sarebbero d'avviamento, ma ovviamente occorrerebbe calcolarlo sui reddti degli ultimi anni.
L'imposta di registro e' il 3 percento e fin qui ci sono arrivato. E sarebbe una cazzata (300 euro), il problema e' se devo pagarci tasse sul rimanente.
Mi spiego meglio: se vendo a 10.000 e 4000 se li piglia lo stato..possono andare a fare in culo. Non ho debiti e non ho necessita' (per ora ) di vendere.
Se su 10.000 devo pagare un totale di 1000 euro, la cosa cambia considerevolmente, e potrebbe convenirmi.
La mia domanda (ovviamente) ha lo scopo di capire se una cessione di azienda si puo' fare alla luce del sole, pagando le tasse che si devono, e sia conveniente, oppure se occorre cercare strade alternative, e quanta probabilita' ci sono d'essere beccati.
- OSCAR VENEZIA
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- Iscritto il: 12/02/2009, 15:54
Che azienda è ? srl snc,ditta individuale ?WARDOG ha scritto:Docu, manco ho letto il post..se volevo un copia incolla usavo google.
A me serve una risposta da strada:
Non ci sono immobili, solamente attrezzature (diciamo 2000 euro sui 10.000) e il resto e' avviamento. Il valore di acquisto non e' manco presumibile perche' l'attivita' e' della mia famiglia da 3 generazioni.
Presumo che 8000 euro sarebbero d'avviamento, ma ovviamente occorrerebbe calcolarlo sui reddti degli ultimi anni.
L'imposta di registro e' il 3 percento e fin qui ci sono arrivato. E sarebbe una cazzata (300 euro), il problema e' se devo pagarci tasse sul rimanente.
Mi spiego meglio: se vendo a 10.000 e 4000 se li piglia lo stato..possono andare a fare in culo. Non ho debiti e non ho necessita' (per ora ) di vendere.
Se su 10.000 devo pagare un totale di 1000 euro, la cosa cambia considerevolmente, e potrebbe convenirmi.
La mia domanda (ovviamente) ha lo scopo di capire se una cessione di azienda si puo' fare alla luce del sole, pagando le tasse che si devono, e sia conveniente, oppure se occorre cercare strade alternative, e quanta probabilita' ci sono d'essere beccati.
Dalla tipologia di società discende l'aliquota (fiscale ) applicata
Se nel 2009 incassi 10.000,00 euro dalla cessione di azienda questi 10.000,00 si sommano a tutti i costi e ricavi del 2009 e contribuiscono ad un risultato finale al 31.12.2009
In pratica la cessione di azienda non è a se stante ,paghi un tot di tasse e chiudi, ma è inserita nell'anno in cui si verifica e si somma ai costi e ricavi di quell'anno.
capisco, allora al momento della cessione ci sarebbe solo quel 3%
ma poi, quella cessione d'azienda, o di un suo ramo, genera una plusvalenza, non tassabile a livello di irap ma tassabile a livello di irpef e ires
dipende molto dal tuo reddito degli ultimi 2 anni, è su quello che viene calcolata l'aliquota media
ma poi, quella cessione d'azienda, o di un suo ramo, genera una plusvalenza, non tassabile a livello di irap ma tassabile a livello di irpef e ires
dipende molto dal tuo reddito degli ultimi 2 anni, è su quello che viene calcolata l'aliquota media
Satan is your Lord
- bellavista
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Quello che guadagni dalla vendita ti viene tassato come persona fisica. Quindi lo devi inserire nella tua dichiarazione.WARDOG ha scritto:
La mia domanda (ovviamente) ha lo scopo di capire se una cessione di azienda si puo' fare alla luce del sole, pagando le tasse che si devono, e sia conveniente, oppure se occorre cercare strade alternative, e quanta probabilita' ci sono d'essere beccati.
Le tasse sono quelle italiane. Alte.
Se il tipo non è cazzone fai come si fa con la vendita degli immobili piccola parte dichiarata e il resto cash

Ci sono mille modi per fare pianificazione fiscale se sei ad altri livelli. Per la cessione di un negozio non credo ti convenga intestare le quote a una società di panama e poi girare le quote all'acquirente tramite altra società .
Nel tuo caso direi che la soluzione migliore è la prima che ti ho presentato

che delusione ... speravo fosse il primo mio post da te non scrollato ...WARDOG ha scritto:Docu, manco ho letto il post..se volevo un copia incolla usavo google.
rimedio subito...

tvb stronzo



Voi date poca cosa dando cio' che possedete. E'quando donate voi stessi che donate veramente.
-Kahlil Gibran-
-Kahlil Gibran-
puó farlo in 2 modi, essendo un imprenditore individuale propietario della azienda da più di 5 anni, c'è il regime normale e la plusvalenza va a concorrerre con l'irpef oppure c'è il regime separato
uno decide come fare a seconda di come gli conviene di più
nel regime separato, se ad esempio il suo reddito medio negli ultimi 2 anni è stato di 25000 euro e sul quel reddito grava una imposta irpef pari a 6000 euro si fa così:
6000 x 100 / 25000 = 24% (questa è l'aliquota)
su 10000 euro, la plusvalenza di cessione tassabile, deve pagare 2400 euro di tasse
e quindi uno puó decidere, a seconda di come gli viene l'aliquota, se inserire tutto nel calderone irpef o di fare un regime separato
uno decide come fare a seconda di come gli conviene di più
nel regime separato, se ad esempio il suo reddito medio negli ultimi 2 anni è stato di 25000 euro e sul quel reddito grava una imposta irpef pari a 6000 euro si fa così:
6000 x 100 / 25000 = 24% (questa è l'aliquota)
su 10000 euro, la plusvalenza di cessione tassabile, deve pagare 2400 euro di tasse
e quindi uno puó decidere, a seconda di come gli viene l'aliquota, se inserire tutto nel calderone irpef o di fare un regime separato
Satan is your Lord
Bellavista e' il mio equivalente quando mi chiedono consigli su come dar colpi. Mi tengo il suo consiglio
2000 euro dichiarati e 8000 cash depositati presso il mio legale di fiducia prima di avviarci dal notaio.
Ritengo comunque che la cosa sia una bolla di sapone.
Bella mi ricordi il mio vecchio consulente del lavoro (riposi in pace, mai troppo rimpianto)
"Lo stronzo ha firmato le buste paga, digli che vada a fare in culo, lo citiamo per truffa"..
Anche sonny e' stato molto chiaro, grazie a tutti per ora, vi aggiorno sulla cosa.
2000 euro dichiarati e 8000 cash depositati presso il mio legale di fiducia prima di avviarci dal notaio.
Ritengo comunque che la cosa sia una bolla di sapone.
Bella mi ricordi il mio vecchio consulente del lavoro (riposi in pace, mai troppo rimpianto)
"Lo stronzo ha firmato le buste paga, digli che vada a fare in culo, lo citiamo per truffa"..
Anche sonny e' stato molto chiaro, grazie a tutti per ora, vi aggiorno sulla cosa.
- bellavista
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Figurati doggyWARDOG ha scritto:Bellavista e' il mio equivalente quando mi chiedono consigli su come dar colpi. Mi tengo il suo consiglio
2000 euro dichiarati e 8000 cash depositati presso il mio legale di fiducia prima di avviarci dal notaio.
Ritengo comunque che la cosa sia una bolla di sapone.
Bella mi ricordi il mio vecchio consulente del lavoro (riposi in pace, mai troppo rimpianto)
"Lo stronzo ha firmato le buste paga, digli che vada a fare in culo, lo citiamo per truffa"..
Anche sonny e' stato molto chiaro, grazie a tutti per ora, vi aggiorno sulla cosa.


- Parakarro
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forse è meglio che tu faccia il contrario... altrimenti tra un paio d'anni ti arriva una letterina nella quale ti dicono che devi pagare le tasse aggiuntive... non puoi vendere sottostimata un'attività ... altrimenti paghi le tasse per il valore che stima la finanza...WARDOG ha scritto:2000 euro dichiarati e 8000 cash depositati presso il mio legale di fiducia prima di avviarci dal notaio.
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- bellavista
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In realtà la letterina della finanza gli puó arrivare anche se la vende a 10.000 senza nessun cash. E la finanza gli stima che doveva venderla a 20.000 (e che quindi l'ha venduta a 20,000 e 10.000 li ha presi cash)Parakarro ha scritto:forse è meglio che tu faccia il contrario... altrimenti tra un paio d'anni ti arriva una letterina nella quale ti dicono che devi pagare le tasse aggiuntive... non puoi vendere sottostimata un'attività ... altrimenti paghi le tasse per il valore che stima la finanza...WARDOG ha scritto:2000 euro dichiarati e 8000 cash depositati presso il mio legale di fiducia prima di avviarci dal notaio.
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Non dimentichiamoci che questo è il paese delle banane

Quindi tra essere cornuto e mazziato per aver fatto le cose in buona fede, è meglio essere beccati avendolo messo nel culo alla finanza prima
