zio ha scritto:leggiti la sentenza. non è così.
niente di tutto quel che dici.
leggiti le dichiarazioni del pubblico ministero che ha firmato la sentenza e poi mi dici.
si è chiaramente inventato un reato sportivo senza riferimenti nell'ordinamento giuridico. tutto al fine di punire una squadra conseguentemente al comportamento dei suoi dirigenti.
ora se questo è normale nella giustizia sportiva non è normale che in ragione di ció si inventi una pena e si costringa a smantellare una squadra e in più si tolga non solo lo scudetto in discussione, ma anche quello precedente per il quale non c'erano accuse.
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Zio continuo a pensare che confondi diritto penale e sportivo...comunque per evitare di parlare del nulla, copio/incollo una parte della sentenza di condanna, in modo che sia più chiaro il perchè e per cosa la Juve sia stata condannata:
A) F.C. Juventus S.p.a.
Valenza disciplinare viene attribuita alla frequenza dei contatti e dei
rapporti intessuti fra il Moggi, il Giraudo, i designatori arbitrali Pairetto e
Bergamo, il presidente dell'A.I.A., Lanese, l'arbitro internazionale De Santis,
oltre all'ex addetta alla segreteria CAN MGF, ed il vice presidente della FlGC
Mazzini in quanto dall'indagine sarebbe emersa l'organizzazione di varie cene
riservate, svoltesi nelle abitazioni private dei convitati, al riparo da occhi
indiscreti e con modalità finalizzate a non pubblicizzare gli incontri stessi.
In particolare alla organizzazione di quest'ultime con cadenza periodica in
vista della verifica degli obiettivi da perseguire, il rappresentante della Procura
federale attribuisce l'effetto di alterare il rapporto di parità con le altre società
che disputano il medesimo campionato, trattandosi di riunione espletate con
modalità non pubbliche e non aperte ai dirigenti delle altre società .
Nell'atto di deferimento si segnala inoltre che il Moggi, il Pairetto ed il
Bergamo utilizzarono utenze telefoniche riservate – gestite da un operatore
svizzero - che il Moggi, curandone la ricarica, aveva fornito agli altri e che fra i
primi due vi era una grande familiarità di rapporti confermata dal fatto che il
Moggi, in alcune conversazioni in atti, aveva chiesto al secondo di designare
determinati arbitri e assistenti per le partite amichevoli precampionato oltre ad informarsi sulla relativa designazione per le successive partite internazionali della Juventus, cui il Pairetto concorreva, quale componente del relativo organismo internazionale.
Emerge così complessivamente, dagli atti, secondo il procuratore federale,
l'esistenza di una rete consolidata di rapporti, di natura non regolamentare, diretti ad alterare i principi di terzietà , imparzialità e indipendenza del settore arbitrale.
La suddetta finalità veniva perseguita attraverso varie condotte, che
intervenivano in momenti e a livelli differenti, tra cui: rapporti di Moggi e di
Giraudo con esponenti di rilievo del settore arbitrale, quali Bergamo, Pairetto e Lanese nonchè con l'arbitro De Santis; piena sintonia fra i suddetti nelle condotte da porre in essere; intervento del vice presidente federale Mazzini; intervento di Moggi nella predisposizione delle ‘griglie' utilizzate per la designazione degli arbitri; concorso da parte di Moggi nella scelta degli assistenti per le singole gare; condizionamento della facoltà attribuita ai designatori di sospendere l'impiego degli arbitri e degli assistenti in conseguenza di decisioni tecniche errate; pesante condizionamento mediatico finalizzato alla difesa di alcuni arbitri e all'attacco di altri, strumentale alle finalità in oggetto; vantaggi assicurati agli esponenti del mondo arbitrale, fra cui consistenti sconti su vetture del gruppo FIAT, determinati fino alla concorrenza del 50% del prezzo di listino...."
A questo punto copio/incollo un'articolo del corriere dell'epoca:
"L'intera gamma dei comportamenti messi in atto da Luciano Moggi integrano una violazione degli articoli 1, comma primo, e 6 del Codice di Giustizia Sportiva.
L'articolo 1 recita: "Coloro i quali sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono comportarsi secondo i principi di lealtà , correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva".
L'art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva recita: "Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, costituisce illecito sportivo".
Le sanzioni previste per l'illecito sportivo sono elencate dall'art. 13 dello stesso Codice il quale prevede una diversa tipologia di sanzioni che varia a seconda della gravità dei fatti e delle forme di responsabilità accertate.
Nel caso di Luciano Moggi, avendo agito lo stesso in qualità di direttore sportivo della F.C. Juventus, emerge con prepotenza, oltre che la responsabilità personale del dirigente, la responsabilità diretta della società .
Per il caso di responsabilità diretta le lettere g), h), i) dell'art. 13 prevedono: 1) retrocessione all'ultimo posto nella classifica del campionato e, di conseguenza, 2) esclusione dal campionato di competenza con assegnazione ad un campionato inferiore, 3) non assegnazione o revoca del titolo vinto.
Tali sanzioni possono essere applicate in via cumulativa"
Spero sia chiaro...non fosse così ti ricordo ancora che Milan e Lazio furono retrocessi in B per via di scommesse poste in atto da propri calciatori...insomma il diritto sportivo è molto più severo e veloce di quello penale...e non credo sia un male!
In merito al rimborso per la B egli scudetti tolti, la penso come te: da juventino sarei incazzatissimo! Solo che sbagli bersaglio...infatti i danni andrebbero chiesti a Moggi e Giraudo che con i loro comportamente hanno causato quelle condanne
NB con questo post non intendo assolutamente pronunciarmi sul fatto che io sia favorevole o meno alla sentenza...voglio solo fornire materiale a chi magari voglia sviluppare una discussione serena in merito; anche se in ambito calcistico ho grossi dubbi ció possa avvenire...
